T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 266 Commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

verbale;
Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna il provvedimento 14134 del 23 luglio 1999 del comune di Minturno con il quale veniva disposta l’archiviazione della richiesta di partecipazione alla sperimentazione della vendita di giornali, quotidiani e periodici di cui alla legge 108/1999 sul presupposto della insufficiente superficie di vendita dei locali. Con ordinanza Collegiale R.O. 574/1999 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva. Con ordinanza Collegiale n. 219/2000 è stata dichiarata inammissibile la domanda avanzata dall’interveniente C.A. confermata in secondo grado dal Consiglio di Stato con ordinanza 4867/2000.

Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Deduce il ricorrente violazione dell’art. 1 comma 2 legge 108/1999 poiché l’amministrazione non ha rispettato il termine di 60 giorni entro cui poteva esprimere la propria eventuale determinazione negativa; eccesso di potere, travisamento dei fatti, omessa e in ogni caso erronea valutazione dei presupposti, carenza assoluta di istruttoria poiché il provvedimento stesso si sostanzia sul presupposto errato che la ricorrente avesse a disposizione locali della sola superficie di metri quadri 45 e non 120 mq come previsto dalla L. 108/1999. Va esaminata, per essere accolta, la censura di merito, in quanto risulta che la ricorrente, al fine di raggiungere la prescritta superficie di metri quadri 120, sin dal mese di aprile 1999 aveva richiesto all’amministrazione comunale l’autorizzazione al cambio di destinazione di altro locale sottostante quello già condotto ed adibito alla citata attività commerciale. La CCE nella seduta del 15 giugno 1999 esprimeva il parere favorevole a tale cambio di destinazione formalizzatosi poi nell’autorizzazione 159. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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