Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 12649 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 18 marzo 2000 la Corte di Appello di Firenze rigettava le domande proposte da G. e P.N. nei confronti del Comune di Sesto Fiorentino in opposizione alla indennità di espropriazione di un terreno di loro proprietà e dirette alla determinazione di detta indennità e di quella di occupazione, ritenendo la natura agricola del suolo.

A seguito di ricorso dei P. questa Suprema Corte con sentenza n. 6176 del 2003 cassava con rinvio la sentenza impugnata.

Riassunta la causa, la Corte di Appello in sede di rinvio, ritenuti corretti i criteri adottati dal c.t.u. per la stima del terreno in quanto edificabile ai sensi della L. n. 10 del 1977, determinava in Euro 56.505,00 la somma dovuta a titolo di indennità di espropriazione ed in Euro 76.438,00 quella dovuta a titolo di indennità di occupazione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Sesto Fiorentino deducendo sei motivi. Resistono il P. con controricorso illustrato con memoria.

All’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. con riferimento alla statuizione della Corte di Cassazione relativa alla distinzione tra previsioni conformative e vincoli preordinati all’esproprio, nonchè violazione della regola di giudizio di cui all’art. 112 c.p.c. sulla necessità che la decisione sia assunta iuxta alligata etprobata.

Con il secondo motivo denuncia contraddittorietà e illogicità della motivazione relativamente alla asserita identità, quali vincoli preordinati all’esproprio, di tutte le previsioni degli strumenti urbanistici anteriori al vincolo cui ha fatto seguito 1′ esecuzione dell’opera pubblica.

Con il terzo motivo denuncia violazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione riguardo all’indifferenza della utilizzazione edificatoria delle aree prossime a quella oggetto di esproprio e contraddittorietà della motivazione riguardo alla asserita rilevanza dell’ utilizzazione delle aree prossime rispetto alla enunciazione della specificità del vincolo.

Con il quarto motivo deduce ancora violazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione riguardo alla distinzione fra vincoli o previsioni conformative e vincoli preordinati all’esproprio e difetto di motivazione in ordine alla asserita specificità dei vincoli imposti dalla strumentazione urbanistica.

Con il quinto motivo denuncia difetto assoluto di motivazione in ordine alla comparazione fra il vincolo preordinato all’esproprio e quelli anteriori.

Con l’ultimo motivo deduce violazione e falsa applicazione della L. 21 ottobre 1971, n. 865, art. 20 e dei principi generali in materia di indennità di occupazione, relativi alla natura di tale indennità, ai criteri di determinazione di essa, al periodo di riferimento per il relativo computo, nonchè difetto assoluto di motivazione su detti punti.

Tutti i motivi così sinteticamente richiamati sono inammissibili, in quanto non corredati, ove prospettano vizi di violazione di legge, del necessario quesito di diritto nè, in relazione alla denuncia di vizi motivazionali, del momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, requisiti richiesti a pena di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve essere conseguentemente condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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