T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 261 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il ricorrente ha impugnato il diniego di (primo) rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, motivato con riferimento globale a una sentenza di patteggiamento ex art 444 c.p.p per reati in materia di armi (art. 10 della L. 14.10.1974, n. 497), avvinti da vincolo della continuazione ( art. 81 c.p.);

Ritenuto che per l’episodio, risalente al 1997, il deducente ha documentato l’intervenuta riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 26.6.2006 (ord. N. 154/87/03);

Considerato che il Collegio condivide l’orientamento secondo il quale: "la presenza di precedenti penali per porto abusivo o detenzione illegale d’armi è sufficiente a evidenziare quei rischi potenziali alla pubblica sicurezza alla pubblica sicurezza che, in un’ottica di prevenzione, non sono superati dall’intervenuta riabilitazione, la quale non estingue gli effetti amministrativi della condanna e non impedisce che i fatti su cui si fonda possano essere valutati in sede amministrativa e nell’ottica della prevenzione." (T.a.r. Bologna, Sez. I^, n. 104 del 31 gennaio 2006);

Considerato peraltro che, dalla riprodotta giurisprudenza si deduce che all’irrilevanza ai fini amministrativi della riabilitazione deve accompagnarsi comunque una determinazione degli elementi ostativi alla stregua di una valutazione attuale di pericolosità che deve emergere dal provvedimento in assolvimento del generale l’obbligo di motivazione;

Ritenuto che il decreto impugnato deve ritenersi illegittimo nella parte in cui si fonda sull’irrilevanza della riabilitazione, senza una contestuale e specifica indicazione di concreti elementi di inaffidabilità riferibili all’interessato;

Considerato che il ricorso debba essere perciò accolto per l’assorbente doglianza di difetto di motivazione, salve ulteriori valutazioni dell’Amministrazione e che sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salve ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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