Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-02-2011) 23-03-2011, n. 11581 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

te di Appello.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello dell’Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza della Corte d’Appello dell’Aquila, in data 16.6.2010, con cui la Corte medesima dichiarava inammissibile l’appello proposto dal P.G di detta Corte di Appello avverso la sentenza di condanna, emessa il 22.10.2004, a carico di D.C., dal Tribunale di Pescara, per i reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c), artt. 648 e 474 c.p..

Il P.G. ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata deducendo:

violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, per avere il giudice di appello ritenuto inammissibile l’appello del P.M. con cui si richiedeva l’applicazione, ferma la pena principale, delle pene accessorie conseguenti ai reati contestati all’imputato, rilevando che "le pene accessorie non possono essere applicate in sede esecutiva" secondo la pronuncia del giudice di legittimità n. 14827/2009.

In particolare osservava il P.G. che tale sentenza non si attagliava alla fattispecie in esame e, comunque, il vizio di omessa applicazione, da parte del giudice di primo grado, delle pene accessorie era emendabile dal giudice di secondo grado in sede di cognizione, solo mediante appello del P.M..

Il ricorso è fondato.

Erroneamente la Corte di Appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello del P.G. con cui si richiedeva l’applicazione delle pene accessorie di cui era stata omessa l’irrogazione con la sentenza di primo grado. A tale omissione poteva, infatti, ovviarsi mediante impugnazione della sentenza, dovendosi, peraltro, escludere il potere del giudice dell’esecuzione di correggere l’errore denunciato, effettuato dal giudice di cognizione.

Come, infatti, osservato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 14827/2009), si rimetterebbe al giudice dell’esecuzione la modifica sostanziale della sentenza, possibile solo nel giudizio di cognizione attraverso il rimedio della impugnazione(Cass. n. 7176/2006; n. 38653/2004).

Alla stregua di quanto osservato l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello dell’Aquila per i giudizio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello dell’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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