Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-02-2011) 23-03-2011, n. 11579

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento, in data 21.5,2010, con cui il GIP del Tribunale di Taranto, dopo aver emesso il decreto che disponeva il giudizio per l’udienza del 4.10.2010, nei confronti di P.S., per il reato di cui all’art. 643 c.p., su richiesta del difensore di fiducia dell’imputato stesso, revocava il decreto stesso, disponendo che si procedesse "ex novo alla celebrazione dell’udienza preliminare, constatato che effettivamente alla data odierna l’apparecchiatura, solitamente adoperata per consentire l’accesso in aula alle persone interessate non risulta funzionante".

Il P.M. ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato in quanto abnorme, per aver determinato un’indebita regressione del procedimento; rilevava che,in base alle previsioni normative, non residuava in capo al GUP alcuna facoltà di iniziativa dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio con contestuale fissazione dell’udienza dibattimentale.

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza della S.C. è abnorme non solo il provvedimento che non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale,ma anche quello che si esplichi al di fuori dei casi consentiti, al di là di ogni ragionevole limite (Cass. n. 182/94).

Nella specie il GIP, con il provvedimento impugnato di revoca del decreto che disponeva il giudizio, ha certamente provocato la regressione del processo senza averne il potere, posto che detto decreto, una volta emesso, è irretrattabile, determinando il passaggio alla fase del giudizio di cognizione e nè è previsto da alcuna norma processuale un provvedimento di auto-annullamento del decreto che dispone il giudizio (Cfr. Cass. n. 3860/2000). Deve, pertanto, annullarsi senza rinvio il provvedimento di revoca impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento di revoca impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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