Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-02-2011) 23-03-2011, n. 11578

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Con sentenza ordinanza 12.12.09 il GIP del Tribunale di Crotone rigettava la richiesta di convalida dell’arresto in flagranza di M.G. in relazione al delitto di rapina aggravata ipotizzato a suo carico.

Il PM presso il Tribunale di Crotone appellava ex art. 310 c.p.p. l’ordinanza.

Il Tribunale di Catanzaro in sede di riesame, qualificato l’appello come ricorso per cassazione, ordinava la trasmissione degli atti a questa S.C..

Il GIP non ravvisava la quasi flagranza perchè i CC. che avevano proceduto all’arresto non avevano avuto personale percezione del fatto, ma si erano affidati alle indicazioni di un teste oculare.

Obietta in proposito il PM ricorrente che, invece, sussisteva la quasi flagranza in quanto l’inseguimento e la ricerca dei tre concorrenti nella rapina (fra cui il M., secondo l’ipotesi accusatoria) non erano cessati fino a quando, a poco più di un’ora dopo il fatto, non era stata fermata l’auto su cui viaggiavano due degli indagati, con alla guida una terza persona.

2- Il ricorso è fondato.

Si premetta che, come questa Corte Suprema ha già avuto modo di statuire, è configurabile – in casi analoghi al presente – l’interesse del PM a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di mancata convalida dell’arresto, per evitare che, visto il principio di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un’illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo (Cass. Sez. 1^ n. 7981 del 1.2.08, dep. 21.2.08, Shalabi; cfr, altresì, Cass. Sez. 1^ n. 6481 del 17.12.98, Gessetto; Cass. Sez. 5^ n. 774 del 21.5.96, Tuppi; Cass. Sez. 1^ n. 688 del 14.3.89, Aiosa).

Si premetta, ancora, che l’inseguimento va inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico, in esso comprendendosi anche l’azione di ricerca del presunto reo subito posta in atto, anche se non immediatamente conclusa, purchè proseguita senza soluzione di continuità (cfr, ex aliis, Cass. Sez. 4^ n. 29980 del 20.6.06, dep. 12.9.06; cfr., altresì, Cass. Sez. 1^ n. 23560 del 15.3.06, dep. 6.7.06; Cass. n. 10392/04; Cass. n. 4348/03).

Ciò detto, non può condividersi la motivazione addotta dall’impugnata ordinanza, perchè la diretta percezione del reato da parte della p.g. che procede all’arresto non è indispensabile (v., ex aliis, Cass. Sez. 4^ n. 7305 del 10.11.09, dep. 23.2.10; v., ancora, Cass. Sez. 1^ n. 23560/06 cit.), essendo invece necessario soltanto che fra il reato e l’arresto le indagini siano proseguite senza soluzione di continuità.

Nè interruzione alcuna delle indagini può ravvisarsi nel fatto che la p.g. si sia avvalsa delle indicazioni date nell’immediatezza da un teste oculare, indicazioni che non integrano narrazione alcuna, ma costituiscono fatti percepiti direttamente dai militi ("res gestae"), al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione della notizia mediante verbalizzazione ex art. 357 c.p.p. (la distinzione fra historia rerum gestarum e res gestae non è nuova nella giurisprudenza di questa S.C., che l’ha valorizzata anche nei differenti ambiti dell’esatta definizione dei limiti al divieto ex art. 62 c.p.p. di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini e dei limiti al divieto di deposizione de relato di cui all’art. 195 c.p.p., comma 4: cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2^ n. 26044 del 4.6.2010, dep. 8.7.10).

2- In conclusione, l’impugnata ordinanza deve annullarsi senza rinvio, con mera dichiarazione che l’arresto de quo è stato legalmente eseguito. Infatti, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione del PM contro l’ordinanza di diniego della convalida di arresto, l’annullamento deve essere disposto senza rinvio, poichè il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente chiusa e non più ripetibile, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di polizia giudiziaria.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’arresto legalmente eseguito in ordine al reato di rapina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *