Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-02-2011) 23-03-2011, n. 11532

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, in data 19.4.2010, che, in riforma della sentenza 7.5.09 del Tribunale di Napoli, esclusa la contestata recidiva, rideterminava in anni 5, mesi 8 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa la pena inflitta allo S. per il reato di rapina aggravata (perchè in concorso con più persone, mediante reiterate minacce anche a mano armata, si impossessava del portafoglio e di due telefoni cellulari sottratti a B. M.).

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

La Corte territoriale aveva determinato la pena base in anni 5 e mesi cinque di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa aumentata per l’aggravante, ex art. 112 c.p., ad anni 5 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa, in violazione del divieto di "reformatio in peius", pur in presenza di una pena finale inferiore a quella comminata in primo grado (anni 6, mesi 9 e giorni 15 i reclusione ed Euro 1.800,00 di multa), posto che detta pena base era stata determinata in misura superiore a quella stabilita in primo grado (anni 4, mesi 6 di reclusione ed Euro 1.100,00 di multa.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

In violazione del divieto di "reformatio in peius" previsto dall’art. 597 c.p.p., n. 3, il giudice di appello ha determinato la pena base in anni 5, mesi 5 di reclusione Euro 1.600,00 di multa, in misura superiore a quella stabilita dal primo giudice, pari ad anni 4, mesi 6 di reclusione ed Euro 1.100,00 di multa. Com’è noto, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato, non riguarda solo l’entità complessiva della pena (nella specie inferiore a quella inflitta in prime cure) ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione sicchè non può il giudice di appello, fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Cass. S.U. n. 40910/2005).

La sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio, limitatamente alla quantificazione della pena, che va rideterminata, ex art. 620 c.p.p., lett. l), in anni 4, mesi 6 e gg.

10 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena che ridetermina in anni 4, mesi 6 e gg. 10 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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