T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 2400

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la dichiarazione resa nel corso dell’udienza del 23 febbraio 2011, con la quale il difensore della parte ricorrente ha fatto presente che, a seguito del riconoscimento dell’abilitazione richiesta, è intervenuta cessazione della materia del contendere;

Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per disporre la integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio;

Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *