Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 12627 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il Comune di S. Agata Li Battiati proponeva opposizione, eccependo la prescrizione del credito, avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 8 febbraio 1992 dal Presidente del Tribunale di Catania, ad istanza della Società Sposito Costruzioni S.p.a., per il pagamento delle somme relative al saldo del residuo e del compenso revisionale, in relazione a lavori eseguiti in appalto per la realizzazione di una tratto di strada comunale, ultimati in data 23 novembre 1978.

Instauratosi il contraddittorio, la società contestava la fondatezza dell’opposizione, deducendo in primo luogo, quanto all’eccezione di prescrizione, che l’esigibilità del credito, in materia di appalto di opere pubbliche, è condizionata dall’approvazione del collaudo, nella specie non intervenuta.

1.1 – Il Tribunale di Catania, con sentenza depositata il 30 agosto 2000, rigettava l’opposizione, condannando l’ente territoriale al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale decisione proponeva appello il Comune, contestando la certezza e la liquidità del credito; l’erronea attribuzione dell’onere della prova relativamente alla produzione del verbale di collaudo e ribadendo, in ogni caso, l’eccezione relativa alla prescrizione del diritto.

1.2 – La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello, revoca il decreto opposto, rigettando la domanda proposta dalla società.

Con tale decisione, in particolare, viene ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione del credito, osservandosi che, considerata l’assenza di un termine, in base alle disposizioni all’epoca vigenti, per l’approvazione del collaudo, non fossero necessari, ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dall’esecuzione dell’appalto, nè un atto di messa in mora del Comune da parte del privato, nè il ricorso di costui all’azione prevista dall’art. 1183 c.c., essendo sufficiente il decorso di un termine ritenuto congruo per procedere al collaudo stesso.

L’esperibilità delle domande relative ai diritti dell’appaltatore consente di individuare, a partire dalla fine di tale periodo, il dies a quo per la decorrenza della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c.. Si rileva quindi che, rispetto alla data di ultimazione dei lavori, risalente all’anno 1978, sia da ritenersi congruo un termine per l’approvazione del collaudo anteriore al mese di giugno 1980, ragion per cui la prima lettera di diffida, del 27 settembre 1990, e lo stesso decreto ingiuntivo, richiesto due anni dopo, risultano intervenuti quando il periodo di prescrizione era ormai maturato.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione ricorre la società Sposito Costruzioni, sulla base di due motivi, illustrati con memoria, nella quale si eccepisce, tra l’altro, sulla base del nuovo orientamento emerso da recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., n. 19246 del 2010), l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, per essersi il Comune costituito oltre il termine di cinque giorni dalla notifica. Il Comune di S. Agata Li Battiati non ha depositato controricorso; ha tuttavia partecipato alla discussione, presentando note difensive.
Motivi della decisione

2 – Deve in primo luogo rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, sollevata per la prima volta con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sulla base dell’affermazione, da parte delle Sezioni unite di questa Corte con la nota decisione del 9 settembre 2010, n. 19246, della vigenza del termine di cinque giorni, nel caso di specie non rispettato, così modificando un orientamento giurisprudenziale costantemente e fortemente radicato nella giurisprudenza formatasi al riguardo nei precedenti lustri.

Questa Corte, anche in relazione ad analoghe vicende processuali (con riferimento al nuovo indirizzo introdotto con la decisione n. 19161 del 3 settembre 2009 delle Sezioni unite in tema di opposizione al compenso ad ausiliario del giudice nel processo penale), ha, con orientamento ormai consolidato, affermato il principio secondo cui la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolte da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, anche in assenza di un’istanza di parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un vizio d’inammissibilità od improcedibilità dell’impugnazione dovuto alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell’orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 17 giugno 2010, n. 14627;

Cass., 2 luglio 2010, n. 15089). Tale soluzione, fondata su una lettura del citato art. 184 bis c.p.c., alla luce dei principi del giusto processo, appare preferibile rispetto a quelle, nella sostanza implicanti il medesimo risultato (nel senso della impossibilità di verificare la sussistenza o meno della causa di improcedibilità, il cui riesame, nel merito, è precluso a questo Collegio anche per effetto della norma contenuta nell’art. 374 c.p.c., comma 3), fondate o sulla preclusione derivante dal giudicato implicito formatosi in proposito (Cass., 2 febbraio 2011, n. 2427), in netto contrasto con la rilevabilità d’ufficio dell’improcedibilità, ovvero, soprattutto da parte della giurisprudenza di merito, su una rivalutazione del significato del "precedente" nel nostro ordinamento. Tale ultimo aspetto merita di essere valutato con estrema cautela, poichè, se recenti modifiche normative (come la richiamata disposizione contenuta nell’art. 374 c.p.c., comma 3) tendono a una valorizzazione, in funzione nomofilattica, delle pronunce delle Sezioni unite di questa Corte, non può pervenirsi, senza una radicale modifica del quadro normativo, all’affermazione di principi propri di un sistema di common low, in un ordinamento, come il nostro, nel quale l’interpretazione della norma giuridica non è assoggettabile al vincolo del precedente giudiziario.

Di certo, pur tenendo presente tale limite, non si può prescindere dall’elaborazione della nozione di "diritto vivente" che nella dottrina e nella giurisprudenza della Corte costituzionale ha assunto i contorni di una dato imprescindibile ai fini della valutazione del dato normativo per come recepito "nell’orientamento stabilmente consolidato nella giurisprudenza" (Corte Cost., sent. n. 350 del 1997), tale da far ritenere che non si possa modificare senza un intervento del legislatore o dello stesso giudice delle leggi, ovvero, per quanto qui maggiormente interessa, da determinare un vero e proprio affidamento da parte chi, come nel caso di specie, agisca per la tutela dei propri diritti; (v. anche, di recente, S.U. 2011 n. 10864).

La soluzione di considerare, ora per allora, la parte rimessa nei termini, risponde, quindi, all’esigenza di rendere concretamente operante il principio del giusto processo, che si fonda anche sulle premesse della certezza del diritto e della possibilità, concreta ed effettiva, dell’esercizio del diritto di difesa. Mette conto di richiamare, sotto tale profilo, l’ampia portata attribuita alla nuova disposizione relativa all’istituto delle remissione in termini ( art. 153 c.p.c.), tale da attribuire rilevanza a qualsiasi ipotesi di decadenza in relazione alla quale la parte sia incorsa per colpa a lei non imputabile (Cass., Sez. Un., 11 giugno 2010, n. 14124, in motiv.).

Si collocano in tale filone interpretativo numerose, recenti decisioni di queste Corte, nella quali, pur negandosi la possibilità della rimessione in termini sulla base del presupposto che il mutamento giurisprudenziale invocato dalla parte non rappresentava – contrariamente a quanto verificatosi nell’ipotesi in esame – una svolta "inopinata e repentina rispetto a un diritto vivente fermo e consolidato", si ribadisce, in sostanza, il principio generale sopra richiamato (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2011, n. 2067; Cass., 5 febbraio 2011, n. 2799; Cass., 7 febbraio 2011, n. 3030; Cass., 11 aprile 2011, n. 8127).

2.1 – Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’inammissibilità dell’atto di appello, per violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 342 c.p.c., con particolare riferimento all’assenza di "specifiche censure argomentative".

Il motivo è inammissibile.

Ben vero, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio dell’ autosufficienza di esso (Cass., 5 agosto 2010, n. 19198; Cass., 31 marzo 2007, n. 8055).

Tale esigenza ricorre anche con riferimento ai motivi d’appello in relazione ai quali si denuncino errori da parte dei giudici di merito. Ne consegue che il ricorrente, che denunci la mancata declaratoria della nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i detti motivi formulati dalla controparte (Cass., 21 maggio 2004, n. 9734). A tale onere, a fronte di una pronuncia della corte di merito in cui si ritiene che "i motivi di gravame proposti dall’appellante siano specificamente indicati", si è sottratta la società ricorrente, la quale si è limitata a formulare l’eccezione in termini generici, senza riprodurre, in tale parte, l’atto di gravame proposto dal Comune.

2.2 – Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione del R.D. n. 350 del 1985, art. 109; del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 44 e art. 2935 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendosi che, a prescindere dall’arbitrarietà dell’individuazione del termine iniziale di prescrizione la valutazione circa la tollerabilità del periodo trascorso senza l’espletamento della procedura di collaudo sarebbe rimessa esclusivamente all’appaltatore.

2.3 – Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, invero, ha correttamente applicato il principio, già affermato da questa Corte e che si intende in questa sede ribadire, secondo cui in materia di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore, secondo la regola posta già dall’art. 44 del capitolato generale approvato con D.M. 28 maggio 1895 e ripetuta nell’art. 44 del nuovo capitolato approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, può agire per far valere il suo diritto al saldo finale, allo svincolo della cauzione e ad eventuali compensi aggiuntivi, o comunque a tutela delle proprie ragioni, solo dopo che l’Amministrazione, a norma del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 109, abbia deliberato sull’approvazione del collaudo e sulle domande dell’appaltatore con provvedimento che deve essere posto in essere in un arco di tempo compreso nei limiti della tollerabilità e delle normali esigenze di definire il rapporto senza ritardi ingiustificati, tenuto conto della natura del rapporto medesimo, dell’economia generale del contratto e del rispettivo interesse delle parti. Di conseguenza, ove l’Amministrazione abbia omesso di adottare e comunicare le sue determinazioni in congrue periodo di tempo, tale comportamento omissivo denuncia di per sè il rifiuto dell’Amministrazione ed il suo inadempimento, e l’appaltatore può allora far valere: direttamente i suoi diritti, in via giudiziaria o arbitrale, senza necessità di dover mettere preliminarmente in mora l’Amministrazione o di assegnarle un termine, e tanto meno di sperimentare il procedimento di cui all’art. 1183 c.c., realizzandosi in tal modo anche le condizioni perchè, a norma dell’art. 2935 c.c., incominci a decorrere il termine di prescrizione del suo diritto, a nulla rilevando che il momento iniziale di tale termine non sia stato preventivamente e precisamente determinato, essendo esso determinabile e individuabile in base ai suddetti oggettivi criteri di valutazione (Cass., 8 gennaio 2009, n. 132; Cass., 8 settembre 1983, n. 5530).

Nel caso di specie, l’indicazione di un periodo dopo il quale la Sposito Costruzioni avrebbe potuto esercitare i propri diritti indipendentemente dal ritardo, ormai intollerabile, per l’approvazione del collaudo è avvenuta in maniera del tutto ragionevole (dal 23 novembre 1978, data di ultimazione dei lavori, al giugno dell’anno 1980).

Il profilo di censura secondo cui il termine sarebbe comunque salvo, perchè la lettera del 27 giugno 199o, con la quale la Sposito aveva manifestato la volontà di far valere i propri diritti, era intervenuta prima del 30 giugno 1990, individuabile attraverso il riferimento al mese di giugno, non tiene conto della precisazione, contenuta nell’impugnata decisione, secondo cui "già ben prima del giugno 1980 si poteva ragionevolmente ritenere che il Comune di S. Agata Li Battiati, se avesse voluto operare con la ordinaria diligenza, avrebbe potuto provvedere all’approvazione del collaudo dei lavori ultimati nel novembre 1978".

La tesi secondo cui la valutazione della tollerabilità del termine sarebbe rimessa esclusivamente all’appaltatore, poi, confligge con il principio sopra richiamato, ponendo un evidente limite di natura soggettiva a quella esigenza di certezza dei rapporti giuridici cui l’istituto della prescrizione è preordinato.

3 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società Sposito Costruzioni alla refusione in favore della controparte delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di S. Agata Li Battiati, nelle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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