T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 21-03-2011, n. 2450

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cati come da verbale d’udienza;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 18 novembre 2010 e depositato il 25 successivo i signori nominati in epigrafe impugnano, chiedendone l’annullamento gli atti relativi al procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di difesa spondale per la messa in sicurezza della zona urbana "Labaro" – Fosso Cremera e la relativa indennità di esproprio.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha controdedotto alle argomentazioni dei ricorrenti e chiesto il rigetto del gravame.

In prossimità dell’udienza pubblica il difensore dei ricorrenti ha prodotto, sulla base di espressa procura depositata in atti, formale rinuncia al ricorso notificata alle parti controinteressate.

Ciò premesso non resta al Collegio che dichiarare estinto il giudizio per rinuncia al medesimo.

Le spese di lite, anche in considerazione dell’attività difensiva svolta, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Dà atto della rinuncia al ricorso proposto dai signori E.D. e T.G..

Compensa le spese di lite.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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