T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 21-03-2011, n. 2449

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con l’atto introduttivo del presente giudizio la sig.ra O. ha impugnato il provvedimento specificato in epigrafe;

– con ordinanza n. 1862 del 17 dicembre 1992, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 49 del 19 gennaio 1993, la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;

– con dichiarazione depositata in data 24 dicembre 2010, il difensore della ricorrente ha rappresentato che "la Prof.ssa O. non ha più interesse alla decisione del ricorso", "avendo il provvedimento esaurito i suoi effetti";

Ritenuto che tale circostanza permette di rilevare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi 35, comma 2, lett. c), del cod. proc. amm.;

Ritenuto, peraltro, che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13416/1992, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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