T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 21-03-2011, n. 2448

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente espone:

– di aver proposto ricorso al Prefetto della Provincia di Roma avverso "il verbale n. 13080266129 del 2 marzo 2008 redatto dal Corpo della Polizia Municipale del Comune di Roma in relazione alla violazione dell’art. 7/113 del nuovo CdS";

– che, con ordinanza n. 00091080055869 del 22 aprile 2010, il Prefetto della Provincia di Roma riteneva detto ricorso infondato "alla luce del rapporto controdeduttivo predisposto dall’organo accertatore, al quale quest’autorità rinvia facendolo proprio in punto di fatto e di diritto";

– che, per esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., con istanza ricevuta dal Prefetto l’8 novembre 2010 chiedeva l’accesso al citato "rapporto controdeduttivo predisposto dall’organo accertatore";

– di aver anche inoltrato un’istanza al Comune di Roma in data 5 novembre 2010 per l’accesso all’"o.s. che avrebbe imposto limitazioni alla circolazione per prevenzione inquinamento atmosferico alla data, cui si riferisce il verbale del 2 marzo 2008, ore 16,05";

– che entrambe le su dette istanze sono rimaste prive di riscontro.

Avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni di cui sopra la ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

1) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, CONTENUTE NEGLI ARTT. 22 E SS., L. N. 241/90, NEL D.P.R. N. 184/2006. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA" E BUON ANDAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST.. VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COST.. VIOLAZIONE ED OMESSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 4, L. N. 241/90. La ricorrente è chiaramente titolare del diritto di accesso esercitato con le istanze presentate. Ella, infatti, vanta un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza degli atti richiesti, atteso che: – gli atti in questione costituiscono presupposto del verbale di accertamento e del provvedimento del Prefetto; – l’accesso è finalizzato alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante; – è stato, altresì, proposto ricorso dinanzi al giudice di pace di Roma avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24 COMMA 7, L. N. 241 DEL 1990. SULLA SUSSISTENZA DEL DIRITTO DI ACCESSO CD. "DIFENSIVO".

In conclusione, la ricorrente chiede che venga ordinato "alle amministrazioni resistenti l’esibizione dei documenti richiesti, consentendo… l’accesso mediante esame ed estrazione di copia".

Con atto depositato in data 22 gennaio 2011 si è costituito il Ministero dell’Interno, Prefettura di Roma, il quale – nel prosieguo e precisamente in data 2 febbraio 2011 – ha prodotto una memoria con la quale ha essenzialmente sostenuto la legittimità dell’ordinanza del Prefetto della Provincia di Roma.

Con atto depositato in data 27 gennaio 2011 si è costituito il Comune di Roma, il quale – in data 7 febbraio – ha prodotto una memoria, il cui contenuto può essere così sintetizzato: – in relazione all’istanza dell’8 novembre 2010, sussiste il difetto di legittimazione passiva del Comune; – per quanto riguarda l’istanza del 5 novembre 2010, alcun silenzio si è formato, atteso che i termini di conclusione del procedimento di cui alla legge n. 241/90 non risultano ancora decorsi; – non sussiste interesse alla decisione perché la ricorrente "non sarebbe effettivamente in grado di ricevere alcun vantaggio da una decisione di accoglimento della domanda dalla stessa proposta".

Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

2. Nel caso in esame ricorrono i presupposti fissati dalla legge al fine di richiedere ed ottenere accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90.

2.1. In primo luogo, è da rilevare l’interesse della ricorrente ad avere l’accesso al "rapporto controdeduttivo predisposto dall’organo accertatore".

Tale atto risulta, infatti, espressamente richiamato nell’ordinanza con la quale il Prefetto della Provincia di Roma ha dichiarato infondato il ricorso proposto dalla ricorrente avverso il verbale n. 13080266129 del 02/03/2008, redatto dalla Polizia Municipale di Roma, e, dunque, ha ordinato alla ricorrente di versare la somma di Euro 148,00 "quale sanzione amministrativa pecuniaria" irrogata per l’infrazione al codice della strada contestata.

Più in particolare, sussistono le condizioni per affermare che il rapporto di cui si discute – in ragione della formulazione dell’ordinanza de qua – costituisce supporto motivazionale della decisione assunta del Prefetto, avverso la quale la ricorrente ha, tra l’altro, proposto ricorso dinanzi al giudice di pace.

Ciò detto, va ravvisata – in capo alla ricorrente – una situazione giuridicamente tutelata, rispetto alla quale la conoscenza dell’atto richiesto è strettamente inerente, atteso che si configura necessaria per la cura e la difesa di "propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7, l. n. 241/90).

A fronte di tale situazione e dell’interesse connesso, l’esercizio del diritto di accesso da parte della ricorrente ben si giustifica e, pertanto, non può che trovare positivo riscontro.

Del resto, non può essere sottaciuto che gli argomenti addotti dal Ministero dell’Interno si profilano del tutto inidonei a concretizzare elementi e/o giustificazioni validi per ribattere alle asserzioni riportate nel ricorso.

2.2. Come esposto nella narrativa che precede, la ricorrente chiede anche l’accesso – nei confronti del Comune di Roma – alla "o.s. che avrebbe imposto limitazioni alla circolazione per prevenzione inquinamento atmosferico alla data cui si riferisce il verbale del 2 marzo 2008, ore 16,05".

Il Collegio ritiene che – al riguardo – valgono le considerazioni già formulate con riferimento al rapporto dell’organo accertatore, ossia che sussista una situazione giuridicamente tutelata e l’interesse diretto concreto ed attuale della ricorrente, rafforzati dall’esigenza di curare e tutelare propri interessi giudici, tenuto conto che l’atto richiesto è espressamente richiamato – quale elemento costitutivo dell’infrazione contestata – nel "verbale di violazione alle norme del codice della strada" da cui ha preso avvio la vicenda contenziosa rappresentata da quest’ultima.

Posto che il Comune di Roma oppone l’inammissibilità del ricorso, adducendo – seppure genericamente – che "la ricorrente non sarebbe effettivamente in grado di ricevere alcun vantaggio da una decisione di accoglimento della domanda dalla stessa proposta", appare opportuno precisare che l’interesse ad agire – ove rettamente inteso come interesse alla proposizione di un ricorso giurisdizionale per il vantaggio pratico e concreto che può derivare dall’accoglimento dello stesso – è sicuramente sussistente, tenuto anche conto della circostanza che la ricorrente ha già proposto ricorso dinanzi al giudice di pace al fine di ottenere l’annullamento del verbale n. 13080266129, ossia di non dover procedere al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata per la violazione al codice della strada contestata.

A conferma di tale affermazione, depongono, tra l’altro, le peculiarità che connotano – ove si tratti di diritto di accesso – la nozione di interesse giuridicamente rilevante.

In tale contesto l’interesse in questione si configura, infatti, come il complesso di situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali, risultano caratterizzate dal fatto di offrire al titolare poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere a comunque ad intersecarsi con l’esercizio di pubbliche funzioni e che travalicano la dimensione della tutela processuale di diritti soggettivi o interessi legittimi, la cui azionabilità prescinde dal preventivo esercizio del diritto di accesso, così come l’esercizio del secondo prescinde dalla prima.

In altre parole, la natura strumentale della posizione soggettiva riconosciuta e tutelata dall’ordinamento con la legge n. 241 del 1990 caratterizza marcatamente la strumentalità dell’azione correlata e concentra l’attenzione del legislatore e, quindi, dell’interprete sul regime giuridico concretamente riferibile all’azione, al fine di assicurare, al tempo stesso, la tutela dell’interesse ma anche la certezza dei rapporti giuridici.

Di qui trae origine – del resto – la qualificazione in termini "astratti" o "acausali" del diritto di accesso, il quale può essere fatto valere senza che l’Amministrazione destinataria dell’istanza (o l’eventuale controinteressato) possa sindacare, nel merito, la fondatezza della pretesa o dell’interesse sostanziale cui quel diritto è correlato e/o strumentalmente collegato (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2092; TAR Lazio, Roma, 28 gennaio 2008, n. 594).

Ciò detto, la qualità della ricorrente di soggetto riconosciuto responsabile della violazione di una norma del codice della strada, tendente ad ottenere la rimozione della sanzione per tale motivo irrogata, induce inequivocabilmente a riscontrare – rispetto ai documenti richiesti – una posizione qualifica e differenziata, idonea a comprovare la sussistenza dell’interesse prescritto dall’art. 22 della legge n. 241/90.

In relazione a tali documenti è, infatti, inequivocabilmente riscontrabile il perseguimento del fine cui è volta la disciplina in materia di diritto di accesso, da identificare con la possibilità dell’interessata di disporre di tutte le difese più opportune per evitare ogni pregiudizio alla propria sfera giuridica (cfr., tra le altre, TAR Puglia, Lecce, 3 maggio 2010, n. 1068; TAR Campania, Salerno, 16 aprile 2010, n. 3927).

3. Conclusivamente, il ricorso va accolto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore antistatario – così come da procura conferita – in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 139/2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

– dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno e dal Comune di Roma in ordine alle istanze di accesso formulate dalla ricorrente;

– ordina al Ministero dell’Interno di esibire alla ricorrente (con facoltà di estrarne copia, previo versamento del contributo previsto) il "rapporto controdeduttivo predisposto dall’organo accertatore", di cui si fa menzione nell’ordinanza prefettizia 00091080055869;

– ordina al Comune di Roma di esibire alla ricorrente (con facoltà di estrarne copia, previo versamento del contributo previsto) l’"o.s. che avrebbe imposto limitazioni alla circolazione per prevenzione inquinamento atmosferico alla data cui si riferisce" il verbale di violazione alle norme del codice della strada in data 2 marzo 2008, ore 16,05;

– condanna il Ministero dell’Interno ed il Comune di Roma, in solido tra loro e con successiva suddivisione interna in parti uguali, al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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