Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 12622 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, S.P., D.T. L., R.A. impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Roma del 22/05/2006, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somme in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto decorrenza degli interessi e liquidazione delle spese giudiziali. Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Motivi della decisione

Per giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. N. 18105 del 2005), gli interessi decorrono dalla domanda e non dalla pronuncia. Rimane assorbito il motivo relativo alle spese giudiziali, che devono essere riliquidate in conformità alle tariffe professionali e tenendo conto dell’inderogabilità dei relativi minimi. Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una condanna al pagamento degli interessi dalla domanda e delle spese del giudizio di merito, a carico dell’amministrazione, che saranno riliquidate come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione al pagamento degli interessi dalla domanda e delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 490,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Dispone che le spese del giudizio di merito siano distratte a favore degli avvocati Ferriolo ed Abbate; quelle di legittimità a favore dell’Avv. Abbate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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