T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 21-03-2011, n. 2444

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha partecipato al concorso per l’accesso di nr. 108 (successivamente elevate a nr. 291) unità al corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di Vice sovrintendente;

Preso atto che, nel corso della relativa procedura selettiva sono stati adottati:

– il d.m. datato 10.11.2009 col quale è stata approvata la graduatoria di merito del predetto concorso, in seno alla quale il ricorrente occupava la 625^ posizione con pp. 84,10 dei quali pp.65,00 per la prova scritta e pp. 19,10 per i titoli di servizio;

– il d.m. 1.12.2009 col quale – di seguito ad alcune motivate istanze presentate da alcuni candidati – è stata disposta la (ivi denominata) "rettifica" della citata graduatoria, in seno alla quale il ricorrente, pur mantenendo inalterato il citato punteggio complessivo, è venuto a ricoprire la 629^ posizione;

– il d.m. 08.2.2010 col quale l’amministrazione, nell’esercizio del potere di autotutela, ha sospeso l’efficacia della graduatoria in questione per giorni 90 al fine di assumere le iniziative necessarie volte a risolvere le problematiche emerse;

– il d.m. 29.3.2010, pubblicato sul B.u. del personale del Ministero dell’Interno del 31.3.2010 col quale è stata disposta, nei confronti dei candidati cui, in sede di esame, sono stati somministrati i questionari contraddistinti con le lettere "A", "C", "D" e "I", la ripetizione della prova scritta a causa del fatto che alcune delle domande ivi contenute indicavano 4 ipotesi di risposte nessuna delle quali esatta; mentre analoga ripetizione non è stata decretata per i candidati cui è stato somministrato il questionario "G" atteso che l’anomalia ivi presente – e riguardante la domanda nr. 73 la cui risposta esatta era quella indicata dalla lett.a) anziché quella erroneamente indicata alla lett.c) – è stata superata rideterminando il punteggio di tutti i candidati che avevano correttamente indicato la risposta di cui alla lett.a);

– il d.m. 07.5.2010 col quale, una volta ultimati gli adempimenti disposti col d.m. 29.3.2010, è stata approvata (in integrale sostituzione della graduatoria di cui al d.m. 01.12.2009) la graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, in seno alla quale il ricorrente è venuto a ricoprire la 774^ posizione con pp. complessivi 82,55 dei quali pp.63,75 per la prova scritta e pp. 18,80 per i titoli di servizio;

Considerato che il ricorrente – (cui, inizialmente è stato somministrato il questionario "A" contenente tre domande tutte prive, come sopra specificato, di corretta risposta; che, nel marzo 2010, aveva richiesto alla Commissione il riesame dei propri titoli di servizio sostenendo che alcuni dei titoli da lui detenuti non fossero stati valutati; che il 23.4.2010 ha nuovamente sostenuto la prova scritta (limitatamente a tre sole domande pari a quelle "viziate" contenute nel questionario "A" inizialmente somministrato e quindi annullate dalla Commissione d’esame)) – ha impugnato, con la domanda di giustizia in epigrafe la graduatoria approvata con d.m. 07.5.2010:

a) preliminarmente, rappresentando l’erroneità del punteggio attribuito alla prova scritta "in considerazione del fatto che anche talune domande a risposta multipla, somministrate…in sede di reiterazione della prova scritta, appaiono errate nelle risposte, che vengono, invece, considerate corrette dall’amministrazione";

b) quindi, censurando la mancata attribuzione di ulteriori punti derivanti: 1) dall’essere egli stato addetto al controllo del territorio (pp. 3 previsti); 2) dall’essere in possesso della patente per la conduzioni di motoveicoli della P.S. (pp.0,4 previsti), dell’attestato di Guida veloce (pp.0,5 previsti) e di un Attestato di pubblica benemerenza rilasciatogli dal comune di Palermo (pp. 1 previsti);

Considerato che l’assunto di cui al punto a) del precedente periodo è privo di riscontro alcuno essendo state somministrate al ricorrente, in sede di reiterazione della prova scritta, tre sole domande e rimanendo così non possibile comprendere quali di tali tre domande e per quali ragioni sarebbero da ritenersi errate nelle risposte;

Considerato con riguardo alla rivendicazione dei punti di cui si è detto sub b), che – a prescindere dalle controdeduzioni svolte al riguardo dalla resistente amministrazione – quand’anche la Commissione avesse accordato al ricorrente il punteggio dallo stesso reclamato (e dunque:

1. ove avesse aggiunto pp.3 per anno nella Categoria dei titolo concernenti la qualità delle mansioni svolte portando il punteggio complessivo per tale categoria a pp. 6,7 (in luogo dei 3,7 riconosciuti);

2. ove avesse aggiunto gli ulteriori punti reclamati (0,4 + 0,5 + 1=1,9);

sommando così al punteggio riconosciuto al ricorrente (pp.82,55) altri 4,9pp, in ogni caso, tale punteggio complessivo (pari a pp. 87,45) non gli avrebbe consentito di collocarsi nella rosa dei 291 vincitori (ultima posizione utile: pp. 88,95), con riveniente inammissibilità dell’odierno gravame per carenza di interesse alla sua proposizione;

Visto l’art.49 c.2 del C.p.a. che consente al Giudice di non ordinare l’integrazione del contraddittorio nei casi in cui il ricorso manifestamente inammissibile e dispone di provvedere con sentenza in forma semplificata ex art.74 del medesimo C.p.a.;

Considerato che la peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.

dichiara, per le ragioni esplicitate in parte motiva, inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *