Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 12617 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- A.S. e le altre parti indicate in epigrafe ricorrono per cassazione contro il decreto della Corte di appello di Genova del 6.4.2009 con il quale è stata parzialmente accolta la loro domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 nei confronti del Ministero della Giustizia formulando tre motivi.

Resiste con contro ricorso il Ministero intimato.

1.1.- La presente sentenza è redatta con "motivazione semplificata" ai sensi del provvedimento del Primo Presidente in data 22 marzo 2011. 2. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 365 c.p.c., posto che il difensore dei ricorrenti non è munito di valida procura speciale.

Infatti, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione la procura speciale non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso (nella specie, è richiamata la procura conferita in calce al ricorso proposto alla Corte di appello), stante il disposto tassativo dell’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli indicati, con la conseguente invalidità della procura medesima ove non sia apposta in uno degli atti richiamati nella suddetta norma. Tale vizio, incidendo sulla validità del rapporto processuale, va rilevato d’ufficio, con consequenziale declaratoria di inammissibilità del ricorso, indipendentemente dall’eccezione della parte interessata (Sez. 3, Sentenza n. 823 del 18/01/2006).

La procura per il ricorso per cassazione – che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione – è valida solo se rilasciata in data successiva alla (già emessa) sentenza impugnata, sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita con atto separato, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato, restando altresì esclusa ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione (Sez. L, Sentenza n. 2444 del 04/03/2000).

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare al Ministero resistente le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.000,00 oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *