Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-01-2011) 23-03-2011, n. 11517

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 24.6.2010 la Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che, in data 22.4.2008, aveva condannato C.C.M., M. C. e M.F. in concorso per lesioni in danno di C.S., C.E. e C.A., e M. C. e M.F. anche per danneggiamento aggravato dell’autovettura di C.A., concedeva a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche e riduceva la pena che veniva dichiarata sospesa.

Ricorre per Cassazione il difensore degli imputati deducendo:

– la nullità della sentenza per mancata indicazione della decisiva testimonianza di D.S.L.;

– la nullità della sentenza per manifesta illogicità e contraddittorietà con riguardo al comportamento delle parti lese e a quello degli imputati.

– la nullità della sentenza per manifesta illogicità e contraddittorietà In particolare non ha tenuto conto che l’imputata C.C.M. è stata portata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ascoli Piceno in ambulanza – la nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine alle prove acquisite.

Tutte le doglianze sono manifestamente infondata perchè versate in fatto e comunque generiche. Ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c) l’obbligo di specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta esige, a pena di inammissibilità, che siano ben individuati i punti della decisione cui si riferiscono le doglianze con l’indicazione precisa delle questioni che, relativamente ad essi si intendono prospettare e l’esposizione in maniera concreta, se trattasi di ricorso per cassazione, dei motivi di diritto che si intendono sottoporre al sindacato di legittimità e con cui si intendono sostenere le censure dedotte. Nel caso in esame il ricorrente non solo non ha mosso specifiche censure alle argomentazioni fattuali e logico-giuridiche sviluppate nell’ordinanza, ma non ha nemmeno sostenuto il suo assunto con richiamo ad atti specifici e ben individuati del processo che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare. hi proposito il Collegio osserva che è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio della cd.

"autosufficienza" del ricorso in base al quale quando la doglianza fa riferimento ad atti processuali, la cui valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti specificatamente indicati o la loro allegazione (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), essendo precluso alla Corte l’esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr.

Cass. n. 20344/06; Cass. n. 20370/06; Cass. n. 47499/07; Cass. n. 16706/08).

Nel caso in esame il ricorrente non ha messo a disposizione di questa Corte di legittimità gli elementi obiettivi necessari per apprezzare, sulla base di atti specificatamente trascritti o allegati, la sussistenza o l’insussistenza di un fumus delle doglianze e quindi l’utilità o la superfluità di un esame diretto dei relativi atti. In applicazione a tali principi il Collegio ritiene che le risultanze processuali inadeguatamente esposte e le argomentazioni esposte nei motivi in esame si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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