T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 21-03-2011, n. 2442

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

parte ricorrente ha partecipato al concorso per l’accesso di nr. 108 (successivamente elevate a nr. 291) unità al corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di Vice sovrintendente e che con riguardo a detta selezione sono stati inizialmente adottati:

– il d.m. datato 10.11.2009 col quale è stata approvata la graduatoria di merito del predetto concorso (che vedeva collocato il ricorrente nella 290^, ed utile, posizione);

– il d.m. 1.12.2009 col quale – di seguito ad alcune motivate istanze presentate da alcuni candidati – è stata disposta la (ivi denominata) "rettifica" della citata graduatoria, con deteriore collocamento del ricorrente nella 295^ posizione di idoneo non vincitore;

Considerato che avverso il d.m. 1.12.2009 parte ricorrente si è gravato con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio (notificato alla resistente amministrazione il 30.1.2010 ed al solo contro interessato Fiore Maurizio l’1.2.2010) lamentando (non la valutazione riportata nella prova scritta, ma) la mancata valutazione di alcuni propri titoli di servizio: titoli che, ove correttamente presi in considerazione, avrebbero comportato l’attribuzione di un punteggio pari a pp. 35,50 od al più 34,9 che, sommati a quelli relativi alla prova scritta (60), avrebbero determinato la sua collocazione nella rosa dei vincitori con conseguente ammissione al corso di formazione professionale;

Considerato che, nell’ambito della medesima procedura concorsuale di cui in premessa, l’Amministrazione, successivamente al provvedimento impugnato col corrente gravame, ha adottato i seguenti ulteriori atti:

– il d.m. 08.2.2010 col quale l’amministrazione, nell’esercizio del potere di autotutela, ha sospeso l’efficacia della graduatoria rettificata col d.m. 1.12.2009 per giorni 90 al fine di assumere le iniziative necessarie volte a risolvere le problematiche emerse;

– il decreto del Capo della Polizia del 29.3.2010, pubblicato sul B.u. del personale del Ministero dell’Interno del 31.3.2010, col quale è stata disposta, nei confronti dei candidati cui, in sede di esame, sono stati somministrati i questionari contraddistinti con le lettere "A", "C", "D" e "I", la ripetizione della prova scritta a causa del fatto che alcune delle domande ivi contenute indicavano 4 ipotesi di risposte nessuna delle quali esatta; mentre analoga ripetizione non è stata decretata per i candidati cui è stato somministrato il questionario "G" atteso che l’anomalia ivi presente – e riguardante la domanda nr. 73 la cui risposta esatta era quella indicata dalla lett.a) anziché quella erroneamente indicata alla lett.c) – è stata superata rideterminando il punteggio di tutti i candidati che avevano correttamente indicato la risposta di cui alla lett.a);

– il d.m. 07.5.2010 col quale, una volta ultimati gli adempimenti disposti col d.m. 29.3.2010, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in premessa: tale d.m. 07.5.2010 per esplicita menzione contenuta nel relativo art.1, "sostituisce integralmente la precedente (graduatoria: ndr.) di cui al decreto" 01.12.2009;

Considerato che parte ricorrente – che non ha specificato se è stato, o meno, incluso fra i candidati chiamati alla reiterazione, per effetto del decreto 29.3.2010, della prova scritta – non si è gravato avverso l’atto del 7.5.2010 di approvazione della graduatoria finale di merito (ove figura al 307° posto) e di integrale sostituzione della precedente;

Rilevato che tale omissione determina la sopravvenuta improcedibilità dell’originario gravame (e non la cessazione della materia del contendere come eccepito dalla resistente amministrazione): e ciò in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tale atto consegue alla serie di adempimenti e connesse valutazioni scaturenti dal decreto 29.3.2010 e, pertanto, in alcun modo può qualificarsi quale meramente rettificativo della precedente ed impugnata graduatoria che va (non a correggere od a rettificare, ma) a integralmente sostituire;

Considerato, inoltre, che, differentemente da quanto prospettato in gravame per resistere all’eccezione di improcedibilità sollevata dalla resistente, il generico riferimento, contenuto nel ricorso giurisdizionale, all’impugnazione di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali a quello specificamente gravato, essendo una mera clausola di stile, non vale ad estendere l’impugnazione nei riguardi di atti non specificamente indicati nel ricorso, atteso che detta formula è priva di qualsiasi valore processuale non essendo idonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa, giacché solo una non equivoca indicazione del "petitum" consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa (giur.za pacifica; cfr., ex plurimis, Cons. St. nr.2389 del 2007 e 4820 del 2001);

Visto l’art.49 c.2 del C.p.a. che consente al Giudice di non ordinare l’integrazione del contraddittorio nei casi in cui il ricorso manifestamente improcedibile e dispone di provvedere con sentenza in forma semplificata ex art.74 del medesimo C.p.a.;

Considerato che la peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.

dichiara, per le ragioni esplicitate in parte motiva, improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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