T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 21-03-2011, n. 2438 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che parte ricorrente:

– ha partecipato al concorso per l’assunzione di 780 agenti nella Polizia di Stato (di seguito: P.S.), indetto nell’anno 1996, venendone esclusa, in data 25.8.1998, per carenza dei prescritti requisiti attitudinali;

– si è gravata, innanzi a questo Tribunale (ric. n.12829/1998), avverso detto provvedimento di esclusione che, con ordinanza di questa Sezione nr.3108 del 12.11.1998, veniva cautelarmente sospeso;

– è stata ammessa, con riserva, a decorrere dal 23.6.1999, al 150° corso di formazione Allievi Agenti al termine del quale (corso), con provvedimento del 09.12.1999, veniva inviata all’indirizzo di residenza in attesa della definizione del merito del citato gravame;

– ha chiesto ed ottenuto la sospensione interinale di tale ultimo provvedimento tramite Ordinanza n.1787 del 24.2.2000 con cui questa Sezione ha ordinato l’integrale esecuzione della propria e precedente Ordinanza del 12.11.1998;

– è stata destinata, quale Agente in prova, alla Questura di Milano con decorrenza dal 15.5.2000;

– è stata destinataria della sentenza nr. 8801 del 15.6.2000 con cui è stato accolto il ric. n.12829/1998 sopra indicato avverso l’originario provvedimento di esclusione dall’arruolamento per carenza dei prescritti requisiti attitudinali;

– è stata convocata, per il giorno 09.1.2001, presso la competente sede della P.S. per essere sottoposta a nuovo accertamento sul possesso dei requisiti attitudinali;

– essendo risultata inidonea alla visita del 09.1.2001, è stata, con decorrenza 18.1.2001, dichiarata cessata dal servizio (giusta provvedimento del 17.1.2001 con cui le è stato anticipato il contenuto di formale decreto, al tempo, in corso di perfezionamento);

– si è gravata avverso il predetto provvedimento di cessazione dal servizio nonché avverso il citato giudizio di inidoneità attitudinale con ric. nr. 2110/2001: gravame la cui istanza di sospensione interinale dei provvedimenti avversati è stata accolta dalla Sezione con Ordinanza nr. 1854 del 15.3.2001 confermata in appello con Ordinanza n.3560 del 26.6.2001;

– è stata notificataria del provvedimento ministeriale in data 18.5.2001 (e cioè del formale decreto annunciato nella determinazione ministeriale del 18.1.2001, quale atto, al tempo, in corso di perfezionamento) con cui è stata confermata la sua cessazione dal servizio a decorrere dal 18.1.2001 ed è stata disposta l’invalidità, ai fini giuridici, di quiescenza e previdenziali, del servizio dalla stessa ricorrente prestato (con riserva) dal 23 giugno al 22 dicembre 1999 e dal 15.6.2000 al 18.1.2001;

– si è gravata avverso detto provvedimento ministeriale in data 18.5.2001 con ric. nr. 10814/2001 invocando, oltre all’annullamento dello stesso, la declaratoria dell’obbligo della p.a. di riconoscere la continuità del rapporto lavorativo anche successivamente al 18.1.2001 e di corrisponderle il relativo trattamento economico con connessa regolarizzazione anche ai fini della quiescenza e previdenziali;

– è stata immessa in servizio, in qualità di Agente della P.S., con determina ministeriale del 31.8.2001, con riserva di rivedere la sua posizione giuridica all’esito della definizione dei gravami azionati;

– è stata destinataria della sentenza nr. 6392/2007 del 16.6.2007 con cui questa Sezione, previa riunione dei gravami n. 2110/2001 e n. 10814/2001, li ha accolti annullando gli atti impugnati e disponendo, per l’effetto, l’adozione di "tutti i necessari atti conseguenti";

Considerato che l’appello proposto dall’amministrazione avverso la dianzi citata decisione della Sezione è stato dichiarato perento (non essendosi premurata l’appellante di depositare, nel rituale termine biennale, istanza di fissazione d’udienza), con decreto del Presidente della VI^ sezione del Cons.St. nr. 5296/2010 del 06.8.2010;

Considerato che parte ricorrente – che lamenta la mancata corresponsione della retribuzione per il periodo compreso tra il data del 17 (o 18) gennaio 2001 e quella della sua reimmissione in servizio (e la correlata omessa copertura previdenziale) – ha promosso l’actio iudicati in epigrafe al fine di conseguire la compiuta ottemperanza alla decisione nr. 6392/2007 e, per l’effetto, di ordinare alla soccombente amministrazione:

a) di corrisponderle le retribuzioni non erogate dal 17.1. 2001 al 17.7.2001 (così pag. 3 gravame) ovvero al 17.9.2001 (così pag.4 gravame), con connessa regolarizzazione previdenziale;

b) di collocarla in ruolo nella qualifica di Agente scelto dal 23.6.2004 e di Assistente dal 23.6.2009 e di corrisponderle il conguaglio economico relativo alle predette qualifiche;

Considerato che l’intimata amministrazione si è costituita in giudizio tramite mero atto di stile non seguito da memoria o nota controdeduttiva alcuna;

Considerato in diritto che solo il primo dei due capi di domanda azionati dalla ricorrente merita accoglimento derivando, con effetto immediato, dal giudicato di cui trattasi (che ha annullato gli atti con cui la ricorrente è stata giudicata inidonea in sede di rinnovazione dell’accertamento attitudinale ed è stata dichiarata la cessazione del rapporto lavorativo con l’amministrazione a partire dal 17.1.2001), l’obbligo di regolarizzare la posizione economica e previdenziale della sig.a P. per il periodo compreso tra tale data e quella in cui è stata riammessa in servizio;

Considerato, per converso e avuto riguardo alla concreta realtà processuale e al contenuto della sentenza, in relazione al thema decidendum introdotto nel giudizio e dibattuto fra le parti, che non può consentirsi alla parte di dilatare il contenuto del giudicato fino a comprendervi statuizioni non contemplate nella sentenza e che non siano un effetto diretto ed immediato della medesima; e che pertanto, non può essere esaminata, in sede di esecuzione del giudicato, una pretesa il cui accertamento presuppone la soluzione di questioni di fatto e di diritto nuove e diverse rispetto a quelle agitate nel giudizio conclusosi con la sentenza della quale s’invoca l’esecuzione (Cfr., ex plurimis, Cons. Stato, IV^ Sez., 12.3.2007,nr. 194);

Considerato, in sintonia con tale pacifico e radicato insegnamento, che il capo di domanda inteso all’inquadramento della ricorrente, in relazione agli anni di servizio prestati, prima nella qualifica di Agente scelto e poi in quella di Assistente, rinviene negli effetti derivanti dal giudicato di cui trattasi solo un indiretto e mediato presupposto, con correlata infondatezza della stessa;

Considerato che le spese di lite, attesa la parziale soccombenza, possono essere compensate tra le parti in causa;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) in parte respinge ed in parte accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di provvedere, nel termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, alla regolarizzazione della posizione retributiva e previdenziale della ricorrente come specificato in parte motiva.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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