Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-06-2011, n. 12567 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

t. Proc. Gen. Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza n. 503 del 2006 il Tribunale di Cosenza riconosceva, in relazione a ricorso del 20/04/2004, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra B.R. e la S.r.l. AUTOSERVIZI PREITE con decorrenza 2.01.1995; dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato alla dipendente il 5.02.2004, con le conseguenti statuizioni di carattere restitutorio e retributivo.

Tale decisione, a seguito di gravame proposto dalla società anzidetta, è stata confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 127 del 2008. La Corte territoriale ha ribadito l’esistenza della subordinazione sulla base della dichiarazioni dei testi escussi, da cui risultava l’inserimento dell’appellata in maniera stabile nell’organizzazione dell’impresa, l’utilizzo dei locali e delle attrezzature societarie, il rispetto dell’orario di lavoro e la sottoposizione alle direttive della datrice di lavoro. La stessa Corte ha aggiunto che i dati di fatto accertati- ai fini della sussistenza della subordinazione – prevalevano su quelli formali offerti dalla società a sostegno del carattere parasubordinato della prestazione (contratto del 1.04.1998 e scritture private per gli anni 1995/1996/1997). Nè, ad avviso della Corte, la produzione in appello della documentazione relativa all’incarico di supplenza della B. nella scuola pubblica per 12 ore settimanali per il periodo 8.03.2000/23.03.2000avrebbe potuto essere valutato a favore dell’assunto della parte appellante. Qualificato il rapporto di lavoro come subordinato e a tempo indeterminato, il giudice di appello ha ritenuto che la comunicazione del 5.02.2004 avesse il significato di atto di licenziamento illegittimo, perchè privo di motivazione, con conseguente applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18.

Contro la sentenza di appello la Autoservizi Preite propone ricorso per cassazione con quattro motivi. La B. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2094, 2222 e 1362 c.c., sostenendo che il giudice di appello non ha correttamente valutato le risultanze istruttorie, anche di tipo documentale (come il contratto di collaborazione e le ricevute rilasciate dalla lavoratrice riportanti la dicitura a proposito delle prestazioni come "lavoro occasionale"), da cui emergeva che le parti avevano inteso costituire un rapporto di lavoro parasubordinato e con tali caratteristiche in concreto il rapporto stesso si era svolto.

Nè, continua la ricorrente, lo stesso giudice ha considerato la circostanza dell’assenza prolungata della B. per svolgere attività di docenza scolastica Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione con riguardo alle dichiarazioni dei testi escussi e soprattutto alla prova documentale circa l’anzidetto svolgimento dell’attività di docenza scolastica da parte della B..

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e della L. n. 230 del 1962, art. 1 nonchè vizio di motivazione su fatto decisivo, per non avere considerato il giudice di appello che nel caso di specie era stata provata l’esistenza di un contratto a tempo determinato, in ordine al quale non era ravvisabile il licenziamento e quindi non trovava applicazione la tutela reale per il ripristino del rapporto.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e dell’art. 2118 c.c., perchè il giudice di appello ha dato alla disdetta per scadenza del termine l’erroneo significato di atto di licenziamento e lo stesso giudice ha considerato – ai fini del riconoscimento a favore della lavoratrice del risarcimento del danno – commisurato alla retribuzione – che era mancata l’offerta della prestazione lavorativa, in maniera tale da configurare la "mora accipiendi" ex art. 1206 e 1207 c.c..

2. Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono inammissibili, perchè non risulta rispettato l’art. 366 bis c.p.c. in tema di quesiti di diritto (in particolare il quesito relativo al primo e quarto motivo sono generici limitandosi ad riportare ed elencare gli elementi in fatto e le risultanze istruttorie senza rapportarli alle norme che si assumono violate; il secondo motivo non contiene alcun quesito; il quesito relativo al terzo motivo è formulato in termini di contestazione della valutazione data dal giudice di appello).

I motivi sono anche infondati, in quanto la parte ricorrente si limita a contrapporre alla valutazione della sentenza impugnata, sorretta da congrua logica motivazione, con riguardo all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e all’illegittimità del licenziamento, un diverso apprezzamento delle risultanze testimoniali e documentali (in particolare quelle relative al periodo di docenza della lavoratrice), non consentito in sede di legittimità. In ogni caso nessun pregio hanno i rilievi circa la dedotta erroneità della qualificazione della nota aziendale 5.02.2004 in termini di atto di licenziamento, essendo la valutazione del giudice di appello consequenziale all’accertamento della natura subordinata del rapporto a tempo indeterminato, con la inevitabile configurabilità del recesso ex art. 2118 c.c. e l’applicabilità della L. n. 300 del 1970, art. 18 ai fini della tutela reale a favore della lavoratrice per il ripristino del rapporto di lavoro. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore dell’antistatario Avv. Giulio Tarsitano.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 35,00, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dell’antistatario Avv. Tarsitano Giulio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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