Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-03-2011, n. 11626 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ABILE Carmine che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bari in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 19.5.2010, dichiarava inammissibile la richiesta di C.C., volta ad ottenere l’applicazione della continuazione ai reati per cui era stato condannato con quattro sentenze indicate nella suddetta ordinanza, poichè per due di queste condanne, pronunciate ex art. 444 c.p.p., non vi era stato il consenso del Pubblico Ministero e per una terza condanna (sentenza del Tribunale di Bari in data 4.7.2008) la pena era stata dichiarata estinta per effetto dell’indulto, e quindi, secondo l’ordinanza, non residuavano altre condanne da potersi unificare ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p..

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di C.C., chiedendo l’annullamento della suddetta ordinanza per i seguenti motivi. La disciplina della continuazione, nel caso in cui riguardi sia reati per i quali sia stata applicata una pena concordata sia reati per i quali siano state irrogate condanne a seguito di rito ordinario, doveva essere applicata senza il previo accordo del P.M. per le pene "patteggiate", in quanto l’art. 188 disp. att. c.p.p. riguarda esclusivamente l’ipotesi dell’unificazione di più fatti di reati definiti con pene "patteggiate".

La motivazione dell’ordinanza era criticata anche sotto altro profilo, in quanto il giudice dell’esecuzione, contrariamente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza, aveva ritenuto che non fosse applicabile la disciplina della continuazione, per carenza di interesse, in relazione a reati la cui pena non era eseguibile perchè condonata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

In tema di applicazione della continuazione da parte del giudice dell’esecuzione, il disposto di cui all’art. 188 disp. att. c.p.p., che prevede il limite massimo di due anni di pena detentiva e la necessità dell’accordo delle parti, opera solo nel caso in cui i reati siano tutti oggetto di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ma non opera nel caso in cui il ricorso per il riconoscimento della continuazione riguardi reati in parte oggetto di sentenza di patteggiamento, in parte oggetto di pronuncia ordinaria di condanna (V. sez. 1^ sent. N. 7374 del 6.2.2007, Rv. 236246).

Inoltre, il condono applicato alla pena di cui alla sentenza del Tribunale di Bari in data 4.7.2008 non è ostativo alla valutazione del relativo reato ai fini dell’applicazione in sede esecutiva dell’istituto della continuazione, sussistendo l’interesse del condannato per gli ulteriori effetti che ne possono conseguire, quale non solo quello di poter imputare ad altra condanna il quantum della pena eventualmente scontata, ma anche quello di escludere o limitare gli effetti penali della stessa condanna.

Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *