Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-03-2011, n. 11625

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

LEHAYE Enrico che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza in data 12.5.2010, dichiarava, tra l’altro, inammissibile l’istanza di semilibertà presentata da F.L., condannato per il delitto di rapina aggravata commesso nel (OMISSIS) e con fine pena fissato al 23.6.2011, ritenendo che il condannato non avesse ancora espiato due terzi della pena.

Ha presentato ricorso per cassazione F.L., chiedendo l’annullamento del suddetto provvedimento, poichè il Tribunale di Sorveglianza non aveva tenuto conto dei periodi di liberazione anticipata e non aveva scisso il cumulo pene, contenente anche un reato non compreso tra quelli elencati nell’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario.

Ha sostenuto il ricorrente di essere stato condannato alla pena complessiva di anni 3 e mesi sei di reclusione (anni tre per rapina e mesi sei per danneggiamento).

Essendo detenuto ininterrottamente dal 5.5.2008, se si fossero calcolati i periodi di liberazione anticipata concessa per tre semestri, sarebbe risultato evidente che era nelle condizioni per essere ammesso al regime di semilibertà, condizioni che comunque erano già maturate per il delitto ostativo, anche senza considerare i periodi di liberazione anticipata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

E’ pacifico in giurisprudenza che, al fine di calcolare il periodo di pena espiata, si deve tener conto anche dei periodi dedotti a seguito di provvedimenti di liberazione anticipata.

E’ altresì pacifico che, qualora trattasi di soggetto nei confronti del quale si debba eseguire una pena cumulata, parte della quale inflitta per taluno dei delitti indicati come ostativi nell’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, deve farsi luogo allo scioglimento del cumulo calcolando per prima come pena espiata quella riferibile al reato ostativo, fermo restando che, per il resto, il rapporto esecutivo mantiene la sua unitarietà per cui, con riguardo al limite minimo di pena espiata previsto per la concessione della semilibertà, detto limite dev’essere sempre calcolato con decorrenza dal primo giorno di carcerazione (V. Cass. Sez. 1^ sent. N. 45735 del 14.11.2001, rv. 220374).

La motivazione del provvedimento impugnato appare carente, poichè non si comprende in base a quale percorso logico si è dichiarata inammissibile l’istanza nè si comprende se si sia tenuto conto dei periodi di liberazione anticipata e del diverso calcolo che doveva essere effettuato per i delitti compresi nel cumulo. Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata per carenza di motivazione, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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