Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-06-2011, n. 12561 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Lecce, confermando la sentenza di primo grado, respingeva l’opposizione proposta dalla società Puglia TV avverso il decreto ingiuntivo, emesso su istanza dell’INPS, per il pagamento della somma di L. 293.661.164 dovuta a titolo di contributi evasi e di somme aggiuntive ed interessi legali.

La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante che in ragione alla consulenza tecnica, espletata nel corso del secondo grado del giudizio,doveva ritenersi la natura assistenziale dei crediti posti a base del decreto ingiuntivo e la esattezza della loro quantificazione.

Avverso tale sentenza la società Puglia TV ricorre in cassazione sulla base di due censure.

L’INPS in proprio e quale mandatario della società SCCI deposita procura.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè insufficiente motivazione sui fatti controversi.

La predetta società, con la censura in esame, sostanzialmente contesta l’operato peritale, sia per quanto attiene la natura dei crediti vantati da controparte sostenendo che non si tratta di crediti assistenziali, bensì di crediti aventi natura previdenziale già pagati all’ENPALS, sia relativamente alla quantificazione degli stessi rilevando che dalla relazione peritale non è dato desumere in base a quali elementi il CT è pervenuto a ritenere l’esattezza del quantum.

La censura è infondata.

Invero, la critica che la società ricorrente svolge riguardo all’elaborato peritale e, quindi, alla sentenza impugnata nella quale i giudici hanno condiviso le conclusioni del CTU, si esaurisce in una mera contestazione delle dette conclusioni.

Difatti non risultano allegati elementi – non valutati- idonei a suffragare la tesi della società secondo la quale non si tratterebbe di omissioni relative ad oneri assistenziali, ma previdenziali.

Nè, relativamente al quantum, sono dedotti errori di calcolo tali da inficiare il risultato cui è pervenuto il CTU. In materia di controversie inerenti gli obblighi contributivi dei datori di lavoro, per vero, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, sulle quali si fonda la sentenza impugnata, possono essere contestate in sede di legittimità se le relative censure contengano la denuncia della mancata valutazione di elementi decisivi e/o della devianza, relativamente al quantum, dai criteri legali di calcolo che in quanto tale, rientra tra i vizi deducibili con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

In mancanza di detti elementi le censure configurano un mero dissenso dall’elaborato peritale e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità.

Con il secondo motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione del D.L.C.P.S. n. 869 del 1947, artt. 2 e 5. Prospetta la ricorrente che erroneamente sono stati calcolati i contributi per la Cassa integrazione guadagni che, a norma della denunciata legge, non sono dovuti dalle imprese di spettacolo cui appartiene essa società.

La censura è infondata.

Difatti non risulta – nè la parte lo allega – che la questione della non debenza dei contributi CIG sia stata devoluta con l’atto di appello al giudice di secondo grado.

Nelle stesse note allegate al verbale di udienza del 17/4/09 richiamate dalla società ricorrente, d’altro canto,non è dato riscontrare, almeno nella parte trascritta nel ricorso, alcunchè di specifico in ordine alla questione in parola.

Sulla base delle esposte considerazioni pertanto il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, in considerazione della partecipazione alla orale discussione del difensore delle parti intimate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2040,00, di cui Euro 2000,00 per onorario, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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