Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 18 dicembre 2009 la Corte d’appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata da P.G., diretta ad ottenere la declaratoria di estinzione della pena pecuniaria infintagli con sentenza della stessa Corte in data 15 febbraio 1995, irrevocabile il 10 ottobre 1995, per essere decorso il termine decennale previsto dall’art. 172 c.p., comma 2.
Il Tribunale motivava la sua decisione rilevando che, ai sensi dell’art. 172 c.p., comma 3, applicabile nella specie per essere stata applicata al ricorrente la pena della multa congiuntamente alla pena della reclusione di anni otto e mesi sei, non era ancora decorso dalla data del passaggio in giudicato della sentenza il termine di diciassette anni, necessario per l’estinzione della pena pecuniaria.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, P., che denuncia violazione di legge in relazione all’art. 172 cod. pen. e vizio di motivazione, rilevando di avere interamente espiato la pena detentiva infintagli e deducendo che è maturato il termine decennale dalla data della irrevocabilità della sentenza, specificamente previsto dall’art. 172 c.p., comma 2, per l’estinzione della pena pecuniaria.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4. 2. L’art. 676 cod. proc. pen. prevede che i provvedimenti relativi all’estinzione della pena, quando la stessa non consegua alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, sono riservati al giudice dell’esecuzione che procede a norma dell’art. 667 c.p.p., comma 4.
L’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone che il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità, e cioè senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, con ordinanza contro la quale gli interessati possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza.
Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, reso in materia di estinzione della pena ai sensi dell’art. 172 cod. pen., è esperibile da parte dell’interessato opposizione, ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, allo stesso giudice dell’esecuzione che deciderà con le forme previste dall’art. 666 cod. proc. pen., e quindi con le garanzie del contraddittorio camerale, e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l’ordinanza che deciderà sull’opposizione.
Tali criteri devono essere seguiti anche quando, come nella specie, il giudice dell’esecuzione abbia provveduto nelle forme dell’udienza camerale di cui all’art. 666 c.p.p., comma 3, conformemente al recente, e condivisibile, orientamento di questa Corte che si fonda sulla ratio della previsione normativa della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione (tra le tante sentenze conformi, Sez. 1, n. 28045 del 10/07/2007, dep. 13/07/2007, Spezzani, Rv. 236903; Sez. 1, n. 39919 del 27/09/2007, dep. 29/10/2007, P.G. in proc. Raccuglia, Rv. 238046; Sez. 1, n. 4120 del 16.01.2008, dep. 28/01/2008, Catania, Rv. 239076; Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008, dep. 11/06/2008, Nicastro, Rv. 239730; Sez. 1, n. 1008 del 13/11/2010, dep. 13/01/2009, Valletta e altri, Rv. 242510).
3. Nella specie, il ricorrente, che aveva chiesto al Giudice dell’esecuzione di dichiarare l’estinzione della pena pecuniaria in conseguenza del decorso del tempo ai sensi dell’art. 172 cod. pen., avrebbe dovuto, pertanto, non adire questa Corte contro l’ordinanza di rigetto emessa dal Giudice dell’esecuzione, ma avrebbe dovuto proporre opposizione dinanzi allo stesso Giudice, ai sensi dello stesso art. 667 c.p.p., comma 4. 4. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile in quanto rimedio non previsto dalla legge.
Infatti, conformemente all’indirizzo prevalente di questa Corte (espresso anche con le sentenze suindicate), la riqualificazione da parte del giudice dell’atto di impugnazione, prevista dall’art. 568 c.p.p., comma 5, deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente affermato.
5. Pertanto, provvedendosi alla corretta qualificazione del ricorso quale opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, deve essere disposta la trasmissione degli atti, per il corso ulteriore, alla Corte d’appello di Torino.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Torino per il corso ulteriore.
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