Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-03-2011, n. 11619 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con decreto del 14.4.2010 la Corte d’appello di Cagliari, sul ricorso proposto da F.M. avverso l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni tre, riduceva la durata della misura ad anni due, riconoscendo che l’attività delittuosa a lui riportabile, – pluripregiudicato per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti -, imponeva di esprimere un giudizio di pericolosità sociale, facendolo riconoscere come soggetto abitualmente dedito ai traffici delittuosi, attesi la mancanza di stabile attività lavorativa ed il suo accompagnarsi a persone pregiudicate e tossicomani. Peraltro riteneva di limitare la durata della misura imposta.

2. Avverso detto decreto, ha interposto ricorso per Cassazione personalmente il prevenuto, per dedurre inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, assumendo che il decreto è nullo, per assoluta incertezza sulla composizione del collegio della Corte d’appello, essendo stata la dott.sa S.M.A. indicata due volte come componente del collegio nell’epigrafe del provvedimento e dunque mancando la menzione del terzo componente.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, poichè la inesatta indicazione dei componenti del collegio nel provvedimento impugnato è conseguenza di errore materiale, emendabile con la procedura della correzione dell’errore materiale, visto che dal verbale di udienza è dato cogliere l’esatta composizione dello stesso.

4. E’ stata depositata il 10.1.2011 una memoria della difesa, con cui si insiste sul motivo dedotto, assumendo che non si tratterebbe di mero errore materiale, ma farebbero difetto i parametri di riferimento certi per superare il difetto di specificazione del collegio, con il che l’ostacolo procedurale sarebbe per la difesa insuperabile e tale da impedire di ritenere legittimamente formato il provvedimento impugnato.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

L’errata indicazione della composizione del collegio che deliberò il decreto impugnato è inequivocabilmente frutto di errore materiale.

E’ peraltro desumibile dal verbale di udienza del 26.3.2010, – che fa fede fino a querela di falso – che il collegio investito del ricorso interposto dal F., risultava presieduto dal dott. I. M. e composto oltre che dalla dott.sa S.M.A., dal dott. L.G.; risulta altresì che il collegio, all’esito della discussione, si riservò la decisione, che venne poi materialmente scritta dal Presidente e depositata in data 14.4.2010.

Nulla consente di ipotizzare che la decisione sia stata presa, contrariamente a quanto scritto in verbale, da un collegio diverso da quello che risultava investivo e che all’esito della discussione aveva espresso la riserva, tanto più che non è stato indicato un diverso giudice nella composizione del collegio, rispetto ai componenti risultanti dal verbale (circostanza che avrebbe potuto accreditare il dubbio su chi avesse effettivamente partecipato alla decisione), ma è stato erroneamente trascritto due volte il nome di uno dei due giudici a latere. Trattasi pacificamente di mero errore materiale che deve essere corretto, ma che non ha alcuna ricaduta in termini di legittimità dell’atto impugnato.

Sul punto è bene ricordare un recente arresto di questa Corte (Cass. Sez. 2 23.1.2009, n. 18570) con cui è stato detto che è emendabile con il rimedio della correzione dell’errore materiale e non da quindi luogo a nullità l’indicazione, nella intestazione della sentenza, di un componente del collegio giudicante, diverso da quello che ha preso parte alla deliberazione e che risulta invece dal verbale di udienza.

Per quanto il principio sia stato espresso nell’ambito di situazione processuale diversa, in cui la lettura del dispositivo della sentenza dava inconfutabile ragione della intervenuta effettiva partecipazione alla deliberazione dei tre componenti del collegio indicati nel verbale, lo stesso principio deve essere applicato anche nel caso di rito camerale, all’esito del quale è stato emesso il decreto cui si ha riguardo: infatti, la deliberazione venne riservata dal collegio che celebrò l’udienza e non poteva che essere assunta dal medesimo collegio, salva la emergenza di dati certi accreditanti non già l’errore di trascrizione, ma la non corrispondenza tra collegio dell’udienza e collegio della deliberazione, che nel caso di specie non ricorre.

Si impone il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rettifica il decreto impugnato nel senso che nell’ epigrafe del provvedimento il nome del consigliere pretermesso, dott. L. G., deve intendersi inserito quale terzo componente del collegio, al posto della dott.sa S.M.A., della quale è stata erroneamente ripetuta la menzione del nome. Manda per l’esecuzione la cancelleria che provvedere ad annotare per estratto la presente sentenza in parte de qua, sul retro dell’originale del decreto, previa nota di richiamo sul recto.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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