T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 21-03-2011, n. 2391

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

anche tali atti debbono essere adottati nel rispetto dei principi regolanti il corretto esercizio dell’azione amministrativa, in particolare scolpiti nell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che espressamente ne estende la portata allo "svolgimento di pubblici concorsi", in virtù dei quali ogni atto amministrativo deve essere adeguatamente e compiutamente motivato, anche con riferimento alle indagini istruttorie che lo hanno determinato, in special modo quando il suo contenuto abbia portata sfavorevole nei confronti del destinatario;

Tenuto conto che neppure una produzione, eventualmente effettuata in sede giudiziale da parte dell’Amministrazione intimata, dei documenti inerenti l’istruttoria svolta appare idonea a soddisfare le esigenze di conoscenza dell’interessato né a poter determinare l’intangibilità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21octies della legge n. 241 del 1990, non vertendosi in materia di esercizio di potere vincolato da parte dell’Amministrazione procedente;

Ritenuto dunque che, verificata la fondatezza del motivo dedotto dalla parte ricorrente inerente al contestato difetto di motivazione, il ricorso va accolto con annullamento dell’atto impugnato;

Stimato di dover liquidare le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. ed in ragione della soccombenza nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in complessivi Euro 1.000,00 come da dispositivo;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore del Signor A.Z. che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (euro mille), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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