Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-03-2011, n. 11616 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto in data 24.2.2010 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro dichiarava inammissibile il reclamo, in materia di sospensione condizionata dell’esecuzione, del difensore di A.N., in quanto presentato oltre la scadenza del termine di dieci giorni (notifica al difensore in data 28.1.2010 e deposito del reclamo presso l’Ufficio di Sorveglianza di Cosenza l’8.2.2010).

Ha presentato ricorso per cassazione il suddetto difensore avverso il decreto sopra indicato, chiedendone l’annullamento in quanto i motivi a sostegno del reclamo erano stati spediti per posta in data 4.2.2010 ed erano pervenuti alla Cancelleria in data 8.2.2010.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Dagli atti allegati al ricorso risulta che effettivamente la raccomandata pervenuta all’Ufficio di Sorveglianza di Cosenza l’8.2.2010 era stata spedita dal ricorrente in data 4.2.2010.

Per il disposto dell’art. 583 c.p.p., comma 2, l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata.

Quindi l’impugnazione è stata proposta nei termini di legge e il decreto deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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