Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-06-2011, n. 12554 Riposo settimanale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to degli altri.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda, condannava l’ARIN – Azienda risorse idriche di Napoli a risarcire il danno subito da C.A., suo dipendente fino al 16.6.1998, per il mancato godimento di riposi settimanali, nell’importo complessivo di Euro 124.121,88.

Proposto appello da parte dell’azienda, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda.

La Corte di merito osservava che la questione fondamentale della controversia riguardava l’accertamento circa l’espletamento di attività lavorativa nella domenica, quale giorno destinato al riposo settimanale, senza spostamento del riposo in un altro giorno della settimana, ai fini della verifica circa la lesione del diritto alla salute o alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana per mancato godimento del riposo settimanale, in violazione di un principio tutelato dall’art. 36 Cost., comma 3, che impone la successione di un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro; nonchè la verifica dell’allegazione e la prova del pregiudizio, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale dalla violazione del diritto in questione.

Secondo la Corte non era stata fornita una prova adeguata dell’assunto del ricorrente, dato che dall’istruttoria testimoniale espletata non era emersa alcuna certezza circa l’effettuazione della prestazione lavorativa come sostenuto dal ricorrente.

Nè si poteva ritenere rilevante?ai fini della decisione, la mancata esibizione da parte dell’Arin dei registri delle presenze, perchè l’azienda aveva dedotto di non avere potuto produrli a causa del loro mancato reperimento a seguito del trasferimento della sede dell’azienda, e, d’altronde, tale mancata produzione non poteva comportare conseguenze pregiudizievoli per l’azienda, con un’inversione dell’onere della prova.

Il C. ricorre per cassazione con tre motivi. L’ARIN resiste con controricorso. Memorie di entrambe le parti.
Motivi della decisione

Il primo motivo, denunciando violazione di varie disposizioni processuali (violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c.; dell’art. 414, n. 4 in relazione all’art. 112; dell’art. 416 in relazione all’art. 116), omessa e insufficiente motivazione e travisamento del fatto per illogicità della motivazione, censura la statuizione della sentenza in merito alla ritenuta mancanza di una prova adeguata del fatto alla base della domanda, lamentando che si sia omesso di esaminare il contenuto del ricorso e della memoria e quindi la mancata contestazione in quest’ultima, in maniera specifica, delle allegazioni contenute nel primo circa il mancato godimento dei riposi settimanali, e quindi di attribuire a tale circostanza il dovuto rilievo in merito alla conseguente superfluità della prova dei fatti non contestati.

Il motivo deve ritenersi inammissibile, in quanto, come puntualmente al riguardo eccepito con il controricorso, la tematica della non contestazione delle allegazioni del lavoratore circa il mancato godimento dei riposi settimanali risulta introdotta per la prima volta nel presente giudizio di cassazione, visto che il giudice di appello non ne tratta minimamente e, alla stregua della sentenza impugnata, nel giudizio di merito il dibattito riguardo alla prova dell’allegato mancato godimento di detti riposi ha avuto ad oggetto il risultato della prova testimoniale svoltasi sul punto e la richiesta di esibizione di documenti.

D’altra parte non appare dubbio che le problematiche relative alla mancata contestazione delle allegazioni della controparte involgono specifiche valutazioni di fatto, anche se inerenti al comportamento processuale, di competenza del giudice di merito. Risulta quindi applicabile il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello (ex plurimis, Cass. n. 1474/2007).

Il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2, e illogicità di motivazione, a proposito del mancato rilievo attribuito alla non avvenuta esibizione dei registri di presenza e dello straordinario, lamenta l’illogicità di tale opzione e sostiene che sussiste un obbligo decennale di conservazione di una simile documentazione, che all’epoca del primo ordine di esibizione la sede aziendale ancora non era stata trasferita, e che il giudice avrebbe dovuto accertare la possibilità per il datore di lavoro, in relazione alla sua organizzazione, di accertare la prestazione o meno di attività lavorativa nei giorni destinati al riposo, nonchè tenerne conto al fine di farne dipendere l’intensità dell’onere probatorio gravante sul lavoratore.

Occorre peraltro prestare particolare attenzione al conclusivo quesito di diritto che recita: "dica la Corte se incombe al giudice di merito accertare l’esistenza della possibilità per il datore di lavoro di controllare, alla stregua della peculiare organizzazione dell’azienda da lui esercitata e della particolare struttura organizzativa di cui dispone, se nel periodo indicato dal lavoratore effettivamente lo stesso avesse prestato attività lavorativa nei giorni destinati al riposo".

E’ agevole rilevare che tale quesito non contiene la enunciazione di una regula iuris compiuta, idonea ad adeguatamente contrapporsi alla ratio decidendi della sentenza impugnata, basata in maniera assorbente sulla svalutazione degli effetti, sul piano probatorio, dell’inottemperanza ad un ordine di esibizione di documenti, qualora rivolto a parte diversa da quella su cui grava nel caso specifico l’onere della prova.

Il motivo è quindi qualificabile come inammissibile a norma dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis (sentenza impugnata depositata il 22 marzo 2006 e quindi prima dell’abrogazione dell’articolo citato da parte della L. n. 69 del 2009).

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione, per non essersi rilevato che i testimoni in realtà avevano confermato la prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati al riposo.

Il motivo è infondato. La sentenza, in effetti, contiene una adeguata motivazione circa il risultato della prova testimoniale e, d’altra parte, rientra nelle tipiche attribuzioni del giudice di merito procedere alla valutazione della portata delle varie deposizioni testimoniali e della loro attendibilità, mentre la deduzione di un vizio di motivazione non abilita la parte a riproporre nella presente sede di legittimità questioni di fatto (cfr., ex plurimis, Cass. 21412/2006).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio legale della soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese in Euro 28,00 oltre Euro 3000,00 (tremila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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