Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-06-2011, n. 12551 Agricoltura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Messina, con la sentenza n. 1209 del 2007, rigettava l’impugnazione proposta da F.C., nei confronti dell’INPS, avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 683/05. 2. La F. – lavoratrice agricola che assumeva di avere prestato attività lavorativa per i periodi che interessavano, ai fini della concessione dell’indennità di maternità, alle dipendenze del suocero nell’anno 1995, e nel 1996 alle dipendenze del padre F.F. – con ricorso del 24 settembre 1998, aveva chiesto al Tribunale di Patti, nei confronti dell’INPS, il riconoscimento del diritto alla suddetta indennità di maternità per astensione obbligatoria e per astensione facoltativa, in relazione alla nascita, in data 8 maggio 1997, del figlio.

3. Il Tribunale, con la citata sentenza, rilevato che le indennità venivano chieste in ordine alla nascita del figlio intervenuta l’8 maggio 1997, esaminava il rapporto di lavoro per l’anno 1996, e rigettava il ricorso.

4. La F. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello prospettando un motivo di ricorso.

5. Resiste con controricorso l’INPS.
Motivi della decisione

1. Quale motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Espone la ricorrente che incombe sulla parte ricorrente l’onere della prova, dinanzi alla contestazione dell’INPS, dei requisiti di subordinazione ed onerosità caratterizzanti il rapporto di lavoro, tenuto conto che ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l’accertato difetto di convivenza, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto.

Tale onere la stessa avrebbe adempiuto, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza della Corte d’Appello di Messina, in ragione della prova testimoniale e della produzione sia dei mod. 101 relativi alla remunerazione percepita negli anni 1996 e 1997, che delle relative buste paga.

2. La F. ha articolato il seguente quesito di diritto.

Con lo stesso si chiede alla Corte se la censurata sentenza, in violazione del combinato disposto degli artt. 2094, 2697 e 2727 c.c. è incorsa in violazione di legge, con il rigetto dell’interposto gravame, non riconoscendo nella fattispecie in esame la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi il rapporto di lavoro subordinato, sulla base delle risultanze emesse dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione prodotta ed allegata agli atti di causa, considerato quanto affermato dalla Corte di cassazione in numerose pronunce sulla prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro (è richiamata Cass. n. 3975 del 2001).

2.1. La ricorrente ha altresì indicato, quale fatto controverso, oggetto di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la valutazione della prova per testi, tenuto conto, che nessun rilievo poteva assumere la circostanza che il F.F. (padre della ricorrente) avesse dichiarato, nella comunicazione di responsabilità inoltrata all’INPS, l’assunzione di un solo dipendente, pur in presenza della corresponsione di una somma al fratello della ricorrente anche per collaborazione, in ipotesi, di lavori sugli stessi fondi ove prestava attività lavorativa la F.C..

Nè poteva essere esclusa l’onerosità della prestazione lavorativa sulla base di piccole differenze nella indicazione della paga giornaliera erogata, tenuto conto, altresì, che la F. aveva mantenuto l’iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli ed aveva usufruito dei benefici dovuti, quali la disoccupazione agricola.

3. Le suddette censure vanno esaminati congiuntamente in ragione della stretta connessione.

Ed infatti, il vizio di violazione di legge si sostanzia nella censura della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Corte d’Appello di Messina.

3.1. Come Questa Corte, a Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 1133 del 2000), e la successiva giurisprudenza (cfr. Cass., n. 3975 del 2001), peraltro richiamata dal ricorrente, hanno avuto modo di affermare: il rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli elementi costitutivi del contratto di lavoro subordinato come delineato dall’art. 2094 c.c., e vale a distinguerlo, tra l’altro, sia della prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai rapporti di tipo associativo. Si tratta di un dato sostanzialmente non contestato dalla giurisprudenza, che talvolta non ha mancato di osservare che la c.d. presunzione di onerosità non ha valore assoluto e la sua corrispondenza alla realtà deve essere accertata caso per caso (Cass. n. 2311 del 1962) e spesso indica tra i requisiti costitutivi del lavoro subordinato, sia pure a proposito della prova dei rapporti di lavoro subordinato tra parenti, la sussistenza di un’obbligazione retributiva. Quindi in linea di principio, nell’ambito di un’impostazione contrattualistica, il consenso tra le parti dovrebbe riguardare anche tale elemento.

In tale quadro teorico, la presunzione di onerosità, e viceversa, la presunzione di gratuità relativamente a determinate prestazioni tra congiunti, sembrano in genere ascrivibili alla categoria delle presunzioni di mero fatto, basate su massime di esperienza. In particolare la c.d. presunzione di onerosità è basata, così come in tante altre vicende della vita sociale ed economica, sui criteri della normalità, della apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e della normalità, della apparenza e di, legittimo affidamento della parte interessata. Ed è inutile sottolineare le gravi ragioni che giustificano un affidamento circa la onerosità di prestazioni lavorative, e ne impongono la sua tutela. E’ opportuno però rilevare anche che la presunzione è tanto più giustificata, quanto più il rapporto assume, per gli altri versi, le caratteristiche tipiche dei rapporti a carattere oneroso.

Ed è chiaro che la ed. presunzione di gratuità è correlata alle situazioni in cui i criteri della normalità e dell’affidamento conducono a una opzione in tal senso (quanto all’incidenza dei vincoli di parentela o affinità nel lavoro domestico, sussiste però un’espressa previsione normativa, con riferimento agli, aspetti previdenziali: cfr. D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, art 1, comma 3).

3.2. La Corte ha altresì ritenuto (citata sentenza n. 3975 del 2001) che, con riguardo ai requisiti della subordinazione in agricoltura e delle ed. presunzioni di onerosità o gratuità, può affermarsi, con riferimento all’attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, che la mera prestazione di un’attività di tal genere non è certo sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato. A parte l’esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell’anno (prova la cui attendibilità può essere riscontrata anche sul piano logico, sulla base dell’effettiva consistenza dei terreni e delle lavorazioni necessarie), la dimostrazione della subordinazione e dell’onerosità delle prestazioni richiede quando difettino gli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l’inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc. che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l’esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità. Ed è evidente la centralità della prova circa la pattuizione di una vera e propria retribuzione (cioè di un compenso, sia pure in natura, concepito come prestazione obbligatoria direttamente correlata alla prestazione lavorativa), sia a causa della (in ipotesi) scarsa presenza di elementi sintomatici della subordinazione, sia perchè in situazioni socio-economiche come quella in esame è configurabile la prestazione di lavoro agricolo in un quadro di collaborazione familiare e di ripartizione dei frutti secondo criteri non di corrispettività e obbligatorietà, anche in difetto della convivenza (e a prescindere dalla sussistenza o meno di tutti gli elementi costitutivi della ipotesi normativa di cui all’art. 230-bis c.c.), sicchè non può presumersi – in assenza di adeguati altri elementi sintomatici della subordinazione – neanche l’onerosità del rapporto.

3.3. Ancora, va ricordato come le Sezioni Unite (citata sentenza Cass. S.U., n. 1133 del 2000), sul piano dell’efficacia dell’iscrizione negli elenchi, ai fini della prova del requisito sostanziale della prestazione della richiesta attività lavorativa in regime di subordinazione, hanno rilevato, che l’iscrizione e il certificato sostitutivo, così come le altre analoghe attestazioni della pubblica amministrazione, non integrano una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di contenuto di cui all’art 2700 c.c.) e neanche possono a rigore ritenersi assistiti da una presunzione di legittimità, e possono invece essere liberamente valutati dal giudice; e coerentemente hanno osservato che la contestazione dell’efficacia di tali attestazioni non integra un’eccezione vera e propria. Tuttavia, con particolare riferimento allo svilupparsi dell’onere della prova nell’ambito delle concrete vicende processuali, hanno sottolineato l’idoneità probatoria delle certificazioni in questione, sufficienti ad attestare il presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa, affermando che l’ente previdenziale, a fronte di tali attestazioni, se contesta l’esistenza dell’attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, deve fornire, con qualunque mezzo, una prova contraria. Tale affermazione è a sua volta accompagnata da significative precisazioni. Da un lato, si è valorizzata l’incidenza di eventuali accertamenti ispettivi, rilevandosi che i relativi verbali, costituendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio applicabile all’iscrizione negli elenchi, sicchè la loro presenza è sufficiente a rendere necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa.

Dall’altro, si è formulata una riserva, sia pure solo accennata, per l’ipotesi in cui le contestazioni dell’ente previdenziale siano basate sulla deduzione dell’efficacia ostativa svolta da un vincolo di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro sull’operatività di una presunzione di onerosità delle prestazioni:

in tal caso – affermano in sostanza le S.U. – l’interessato in sede di giudizio deve comunque integrare con altre prove le risultanze dell’iscrizione negli elenchi.

3.4. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, che vanno qui ribaditi, con motivazione congrua e logica che si sottrae alle censure della ricorrente.

In proposito occorre ricordare che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., sentenza n. 27162 del 2009).

Il Giudice di appello ha ritenuto, in conformità alla giurisprudenza sopra richiamata, che in presenza della contestazione dell’INPS circa la validità e la sussistenza del rapporto di lavoro, in ragione della circostanza che si trattava di rapporto intercorso tra prossimi congiunti, padre e figlia, veniva meno la funzione di agevolazione probatoria dell’iscrizione del lavoratore nell’elenco dei braccianti agricoli, con la conseguenza che la lavoratrice doveva provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro.

Tanto premesso, la Corte d’Appello di Messina, con argomentazione coerente, esente da vizi, ha ritenuto, dando conto del contenuto delle stesse (la prima teste riferiva che dal 1993 aveva visto al ricorrente lavorare nel terreno del padre, su indicazione dello stesso, venendo adibita a tutte le necessità della campagna e in particolare a quelle del vigneto e dell’uliveto, dalla mattina sino alle 16-16,30 con un pausa per il pranzo, percependo per l’attività svolta, anche al fina di non creare disparità con il fratello, la somma di L. 50.000 al giorno; la seconda riferiva di aver visto dal 1991 la ricorrente lavorare sul terreno del padre, insieme con il fratello, impegnata nei lavori di vendemmia o nella raccolta delle ulive, percependo la somma di 40-45.000 L. e poi 60.000 L.), che le prove testimoniali non erano idonee a provare la domanda della F., in ragione di più motivi: la genericità delle dichiarazioni testimoniali stesse, la contraddizione tra i testi in ordine all’entità della paga della ricorrente, che non corrispondeva neppure con quanto riferito dal datore di lavoro nella dichiarazione di responsabilità diretta all’INPS e con quella riportata nella busta paga prodotte dall’interessata, circa l’entità della paga percepita dalla F., nonchè la circostanza che i testi avevano riferito che anche il fratello lavorava negli stessi terreni e che ciò era smentito dalla già menzionata dichiarazione di responsabilità di F.F. e la modestissima estensione degli appezzamenti di terreno.

4. Il ricorso, pertanto, poichè la Corte d’Appello di Messina ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, sopra richiamati, e non sono ravvisabili le condizioni in presenza delle quali può ritenersi sussistente il vizio di motivazione, deve essere rigettato.

5. Nulla per le spese ai sensi dell’art. 152 delle disp. att. c.p.c., nel testo precedente all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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