Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-03-2011, n. 11611

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza in data 6.10.2009, rigettava il reclamo proposto da O.A. avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Milano in data 8.5.2009 con la quale era stata rigettata l’istanza di liberazione anticipata in relazione a complessivi nove semestri così ricostruiti: dal 12.11.1999 all’11.11.2003 (pari a otto semestri);

dal 12.11.2003 al 18.3.2004 e dal 26.2.2009 al 21.4.2009; causa il comportamento scorretto posto in essere dal condannato che, dopo il periodo di presofferto in valutazione, aveva commesso un nuovo reato di ricettazione in data 3.5.2004, giudicato con sentenza definitiva.

Il Tribunale di Sorveglianza, citando la giurisprudenza di questa Corte, motivava il rigetto del reclamo osservando che la commissione di un reato costituisce un quid pluris rispetto a un’infrazione disciplinare in ambito penitenziario, anche se permaneva la necessità di valutare nello specifico la condotta del soggetto in relazione alla condanna subita, al fine di verificare il grado di pregnanza negativa e di conseguenza l’ampiezza di portata inficiante la concessione del beneficio della liberazione anticipata.

O. era stato condannato per plurimi gravi reati ad otto anni di reclusione e, pur serbando in ambito intramurario una condotta regolare nel periodo di carcerazione preventiva, appena posto in libertà, nel marzo 2004, aveva commesso un ulteriore delitto contro il patrimonio, dimostrando così il fallimento del percorso rieducativo nel corso della pregressa carcerazione.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazione di legge, carenza di motivazione, manifesta contraddittorietà e illogicità del provvedimento impugnato, in quanto la condanna per ricettazione non poteva essere considerata di per sè e per tutta l’ampia fase di detenzione pregressa un pregiudizio insuperabile per la concessione del beneficio invocato dal condannato.

Nessuna distinzione era stata compiuta con riferimento ai numerosi semestri in valutazione e non era stata spiegata la ragione per la quale il beneficio era stato negato anche con riferimento al periodo di detenzione dal 26.2.2009 al 21.4.2009.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Sorveglianza ha dato conto – con motivazione immune da vizi logici e seguendo la costante giurisprudenza di questa Corte – delle ragioni per le quali è stata rigettata l’istanza di liberazione anticipata relativa agli otto semestri compresi nel periodo dal 12.11.1999 all’11.11.2003.

Il Tribunale ha ritenuto, con adeguata motivazione, che O. aveva serbato una condotta regolare in tutto il suddetto periodo, senza avere maturato diverse e lecite scelte di vita, come dimostrato dal fatto che, subito dopo aver ottenuto la libertà, ha commesso un delitto contro il patrimonio.

Il ricorrente lamenta, inoltre, che il beneficio sia stato negato anche con riferimento al periodo di detenzione dal 26.2.2009 al 21.4.2009, successivo alla commissione del suddetto delitto di ricettazione.

Anche questa censura appare infondata, poichè nel periodo sopra indicato – che non poteva essere sommato al periodo dal 12.11.2003 al 18.3.2004, in quanto connotato anch’esso negativamente dal delitto commesso in data 3.5.2004 – non era ancora maturato un semestre di espiazione pena.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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