T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-03-2011, n. 2456

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I signori G.Z. e M.S. hanno proposto ricorso avverso l’ordinanza n. 2317, prot. 3392 in data 8 marzo 1993, con la quale il Sindaco del Comune di Tarquinia ha ingiunto agli stessi l’immediata sospensione dei lavori di costruzione abusiva dell’edificio per civile abitazione in Tarquinia, località S. Giorgio, lotto 19 del Consorzio di lottizzazione Etruria, ordinando la demolizione dell’intero fabbricato.

Al riguardo hanno dedotto motivi di eccesso di potere ed errore violazione di legge, atteso che il Comune avrebbe ordinato la demolizione dell’intero immobile, mentre i lavori riguarderebbero la realizzazione di un primo piano, fermo restando il piano terra già realizzato nel 1982, assoggettato anch’esso alle procedure sanzionatorie e per il quale sarebbe stato richiesto il condono ex art.47 del 1985, allegando la documentazione relativa.

Si è costituito in giudizio il Comune di Tarquinia per resistere al ricorso, il quale ha controdedotto alle censure sulla base anche delle circostanze assunte a seguito di accertamento da cui sarebbe emerso che limitatamente al piano terreno, la costruzione….è stata realizzata esternamente ad altro manufatto abusivo in muratura per il quale è in corso istanza di condono ai sensi della legge n.47/85, quindi non sarebbe esatta l’affermazione della preesistenza del piano terreno e della domanda di condono, relativa invece ad altro. Inoltre, sussisterebbe anche il vincolo paesaggistico sull’area, necessitando in ipotesi per il perfezionamento della sanatoria anche il nulla osta della Regione.

Detto nulla osta favorevole è stato depositato in atti dal ricorrente, relativo al fabbricato sito in Tarquinia, località S.Giorgio, Fg. 111 part.1275

Alla camera di consiglio del 27 luglio 1993, con ordinanza n. 1920/93, questa sezione ha accolto la suindicata domanda cautelare, limitatamente alla sola parte del fabbricato(piano terra) indicata nella domanda di condono del 1986.

Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2010, il ricorso è stato introitato per la decisione e con ord. coll. n. 1519/2010 sono stati disposti incombenti istruttori, eseguiti dal Comune con nota depositata in data 17 novembre 2010. In detta occasione, l’Amministrazione comunale ha comunicato che nelle more del giudizio è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n. 235/96 del 28.10.1996, relativa al mantenimento del fabbricato ad uso di civile abitazione articolato su due piani in Tarquinia loc. S.Giorgio e che il titolo edilizio rilasciato assorbe pertanto anche le opere abusive relative all’istanza di condono 189/85, riferendosi all’intero immobile articolato su due piani; conclude il Comune dichiarando che la citata ordinanza n. 2317 dell’8 marzo 1993 ha perso di efficacia per intervenuto rilascio del titolo edilizio in sanatoria.

All’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2011, il ricorso è stato introitato per la decisione.

2. Il Collegio prende atto di quanto comunicato dal Comune con la nota 11 novembre 2010, prot. n. 33204, pervenuta in data 17 novembre 2010 riguardo l’intervenuta inefficacia dell’impugnata ordinanza di demolizione n. 2317/1993, a seguito del successivo rilascio del titolo in sanatoria. In particolare, è stata allegata in atti la concessione edilizia in sanatoria n. 235/96, in data 28.10.1996, rilasciata dal Comune riguardo la costruzione del fabbricato ad uso abitazione articolato su due piani in Tarquinia loc. S. Giorgio – su terreno distinto in catasto al foglio 111 p.1275, in questione e pertanto, il Collegio rileva, come nelle relative more, sia intervenuto detto provvedimento del Comune che dimostra la chiara e incondizionata volontà dell’Ente di sanare l’attività edilizia abusiva svolta dai ricorrenti sull’immobile e accettarne gli effetti e l’operatività e che, così, sia venuto a mancare uno dei presupposti necessari per la definizione del giudizio stesso.

Sulla base di ciò, attesa la sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Quanto alle spese di giudizio, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per disporne l’integrale compensazione delle stesse tra le parti in considerazione della declaratoria di improcedibilità del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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