T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-03-2011, n. 2454

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che i ricorrenti riferiscono di aver presentato al Comune intimato domanda di permesso di costruire un piccolo albergo su di una propria area, considerando il valore turistico della località posta sulle rive del lago di Bolsena e la mancanza di analoghe strutture ricettive;

Che gli stessi hanno prima proposto istanza per la deroga dei limiti comunali di cubatura per l’area, ottenendo prima un parere favorevole sottoposto a prescrizioni del Consiglio comunale e della Commissione Edilizia, poi un "ripensamento" negativo, loro comunicato con nota del 22.11.1997 ma annullato a seguito della vittoriosa proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato;

Che a seguito del conseguente riesame della pratica edilizia, il Comune ha infine adottato il gravato diniego, osservando il contrasto del progetto con l’art. 7 NTA del PRG, quanto ai distacchi laterali dai manufatti delle aree adiacenti,e con l’art- 4 PRG quanto all’eccessiva lontananza dell’area da destinare a parcheggio dell’albergo;

Che i ricorrenti impugnano il predetto diniego deducendo i seguenti motivi di illegittimità: 1) violazione del DPR di accoglimento del ricorso al Presidente della Repubblica e delle NTA del vigente PRG comunale, eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, in relazione al ritenuto carattere ostativo del mancato rispetto del distacco di 10 metri da due casotti posti nell’area confinante del contro interessato, quando invece il Consiglio di Stato nel suo citato parere ne ha statuito la derogabilità per l’ordinato "completamento della schiera" considerato che tale ipotesi è espressamente prevista dalle NTA per i lotti interclusi e che sul luogo del progettato fabbricato, che sarà comunque più basso di quelli vicini, esisteva già una darsena;

2) violazione delle NTA del vigente PRG comunale e dell’art. 41 sexies della legge n. 1150/1942; sviamento di potere, in relazione alla ritenuta inadeguatezza del parcheggio posto a distanza dal progettato immobile,, quando lo stesso ricade nella medesima sottozona B1, mentre la norma di legge e le previsioni di PRG richiamate consentono parcheggi estranei al lotto;

3) Violazione dell’art. 41 sexies della legge n. 1150/1942 e dei principi giurisprudenziali in materia di inapplicabilità delle sopravvenienze normative alle sentenze di accoglimento in materia edilizia; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e sviamento, avendo il Comune fatto applicazione, ai fini del diniego, di una nuova NTA (che impone che l’area del parcheggio sia interna al lotto) evidentemente creata ad hoc per vanificare la portata della precedente decisione favorevole per i ricorrenti;

Che il Comune intimato ed il confinante contro interessato si sono costituiti in giudizio per argomentare la piena legittimità dell’operato dell’ Amministrazione e quindi l’infondatezza, oltreché inammissibilità per mancata notifica alla Regione, del ricorso;

Che tutte le parti hanno ampiamente argomentato e precisato le proprie tesi con successive memorie e produzioni documentali, vagliate dal Collegio in più camere di consiglio;

Che dal predetto pur complesso esame il Collegio trae la convinzione della fondatezza delle ragioni del ricorso, che non risulta inammissibile come eccepito per la dirimente ragione che le contestate illegittimità non riguardano né il precedente PRG erroneamente applicato dal Comune, né il nuovo PRG, inapplicabile alla fattispecie avendo la decisione del ricorso straordinario congelato il riesame della domanda edilizia alla disciplina urbanistica vigente a quel momento;

Che, in particolare, il dislivello fra i due lotti confinanti, che trasforma il muro di cinta in muro di contenimento, impedisce in modo radicale l’applicazione della contestata disciplina in materia di distanze, e che la particolare tipologia e le ridotte capacità recettive del manufatto rendono idoneo il parcheggio proposto alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, in disparte l’utilizzo previsto di "navette";

Che il ricorso in epigrafe deve quindi essere accolto e che le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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