T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 21-03-2011, n. 2411

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 9299 del 28.9.2009, questo Tribunale ha accolto il ricorso del deducente, volto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione degli interessi legali sugli emolumenti di fine rapporto corrispostogli in ritardo dall’Ente di cui era dipendente (I.N.P.D.A.I.).

Stante l’inerzia dell’INPS (Ente succeduto all’I.n.p.d.a.i.), con atto notificato in data 15.7.2010, l’istante ha formalmente diffidato l’Ente a dare esecuzione alla richiamata sentenza, entro il termine di trenta giorni, trascorsi i quali avrebbe proposto ricorso per l’esecuzione.

Non avendo l’Ente dato seguito alla notifica dell’atto di costituzione in mora, l’interessato ha adito questo Tribunale per ottenere l "adempimento della citata sentenza.

Unitamente al ricorso l’interessato ha depositato un conteggio degli interessi dovuti alla data del 30 agosto 2010.

Si è costituito l’I.N.P.S., il quale fa presente che nelle more del presente giudizio ha provveduto a corrispondere al ricorrente gli interessi sulle somme corrisposte al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

Con memoria depositata il 19 novembre 2010, il ricorrente fa presente che solo in data odierna ha avuto notizia dell’accredito di Euro 3.245,95; chiede, altresì, la condanna dell’Ente alle spese del presente giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 23 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

La sentenza n. 9299 del 2009, di cui viene chiesta l’esecuzione, ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla liquidazione degli interessi legali sulle somme spettanti a titolo di buonuscita a partire dall1.2.1995 e, precisamente, sulle ulteriori somme corrisposte in data 27.2.1995 e 27.1.1996 gli accessori dovranno essere corrisposti limitatamente agli interessi legali.

Orbene, l’I.N.P.S. ha depositato copia del dispositivo di pagamento n. 6714 del 14.10.2010 di Euro 3.245,95 in favore dell’Avv. A.F., a mezzo di assegno circolare non trasferibile allo sportello della Banca di Credito Cooperativo di Roma, Ag. 15.

Il ricorrente4, con memoria del 19 novembre 2010, conferma di aver ricevuto l’accredito.

Ciò stante non resta al Collegio che dare atto della cessazione della materia del contendere.

Le spese vanno poste a carico dell’Ente resistente e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l’I.N.P.S. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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