T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 459 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 13 gennaio 2006 U.B. impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto del Questore della provincia di Brescia Cat.A.12/Imm./05/2^ Sez. del 16.9.2005, con il quale si disponeva la revoca del permesso di soggiorno n.D216538 rilasciato al ricorrente in rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale scaduto, revoca, che la stessa questura affermava non valida in assenza dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia necessaria per la conversione in un titolo per lavoro subordinato.

Esponeva il ricorrente di essere cittadino di nazionalità pakistana e di soggiornare regolarmente in territorio italiano dall’aprile del 2003. Esponeva inoltre che essendo titolare di un permesso di lavoro stagionale per nove mesi, in data 9.12.2003 gli venne rinnovato il permesso di soggiorno con scadenza al 16.1.2006 con la qualificazione di permesso di lavoro subordinato anche stagionale.

A fondamento del ricorso deduceva il motivo della violazione degli artt.5 co.V, 22 e 24 del D.Lgs 286/98 in quanto il provvedimento amministrativo della Questura, poiché era stato emesso per lavoro subordinato valido 24 mesi, aveva creato una legittima aspettativa a svolgere lavoro subordinato, indipendentemente dalle ragioni addotte dalla stessa Questura nel provvedimento impugnato.

Il ricorrente concludeva pertanto chiedendo l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.

Contestava le argomentazioni del ricorrente l’Amministrazione dello Stato, la quale, per il tramite della Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese di giudizio.

Con ordinanza di questa Sezione n. 670 del 7.4.2006 la domanda cautelare del ricorrente veniva accolta in quanto l’amministrazione non aveva rilevato i motivi di interesse pubblico che l’avevano indotta a revocare in via di autotutela il permesso di soggiorno a suo tempo rilasciato per errore.
Motivi della decisione

Il ricorso allo stato si mostra improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla sua decisione.

In effetti il ricorso è diretto avverso il decreto di revoca del permesso di soggiorno, n.D216538, rilasciato dalla Questura di Brescia il 9.12.2003, la cui validità, per effetto della ordinanza cautelare n. 670 del 7 aprile 2006 di questa Sezione, è stata confermata fino alla naturale scadenza del 16.1.2006.

Allo stato pertanto non v’è alcuna ragione per insistere ai fini della decisione del ricorso, atteso che, se mai, interesse del ricorrente è quello di proporre istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto.

Peraltro, dagli atti di causa si rileva che il ricorrente non ha presentato alcuna istanza di rinnovo, malgrado la Questura l’avesse invitato più volte a provvedere in tal senso.

Conclusivamente non resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nessun provvedimento va assunto in ordine alla richiesta di risarcimento del danno, atteso che il ricorrente, nella fattispecie, per effetto della sospensiva sopra ricordata, non ha subito alcun danno.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia -Sezione staccata di Brescia- prima sezione interna- definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;

Respinge la richiesta di danno da parte del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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