T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 457 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 13 novembre 2003 V.S. e Y.E.H. impugnavano, chiedendone l’annullamento, il provvedimento 7.10.2003, prot. n. 3428082, con cui il Prefetto della Provincia di Mantova respingeva la richiesta del sig. V. per ottenere la legalizzazione di lavoro irregolare intercorso con Y.E.H., ai sensi della Legge 195/2002.

Il provvedimento impugnato si fondava in ragione della circostanza che a carico del ricorrente era stato emesso dallo stesso Prefetto di Mantova un decreto di espulsione con accompagnamento in data 23 gennaio 2001.

A sostegno del ricorso l’istante deduceva la violazione dell’art. 1, c.8, della legge n.222 del 9.10.2002, in quanto, a suo giudizio, il destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ben potrebbe ottenere la regolarizzazione, se non vi ostino motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato, ovvero ragioni riconnesse alla pericolosità sociale del soggetto. Inoltre il l’istante era già stato munito di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di tal che l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare i propri provvedimenti in virtù di della situazione lavorativa dello stesso, regolare e stabile.

Il ricorrente concludeva chiedendo l’accoglimento del ricorso, vinte le spese del giudizio.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione dell’Interno tramite l’avvocatura dello Stato che concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di causa.

Con ordinanza del 2.12.2003, n. 1108 questa Sezione accoglieva provvisoriamente la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato facendo leva sulla ordinanza del TAR di Lecce del 19.3.2003 che aveva sollevato d’ufficio la questione della legittimità costituzionale della disposizione 1, c.8, della legge n.222 del 9.10.2002.
Motivi della decisione

Il ricorso è privo di fondamento.

Occorre premettere in fatto che il ricorrente non ha impugnato a suo tempo l’ordine di espulsione del Prefetto di Brescia né ne ha mai chiesto la revoca.

Il motivo dedotto in principalità dal ricorrente, attiene come riferito nell’ordinanza di accoglimento della sospensione del provvedimento impugnato, emessa da questa Sezione in data 2.12.2003, il problema dell’illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 8, lett. a) del D.L. 195/2002, convertito in legge 222/2002, nella parte in cui si disciplina con maggiore severità l’espulsione con accompagnamento alla frontiera rispetto all’espulsione con mera intimazione che non impedisce la legalizzazione in presenza di un favorevole inserimento sociale del cittadino straniero.

La norma,tuttavia, è stata considerata legittima dalla Corte delle leggi con la sentenza 206/2006, avendo ritenuto non irragionevole la disciplina più severa per i cittadini stranieri espulsi in modo coattivo, atteso l’allarme sociale che la fattispecie implica.

In considerazione della obbligatorietà per l’Amministrazione dell’Interno della applicazione in danno dell’istante della misura dell’espulsione coattiva, sia per quanto concerne la possibilità di emersione del lavoro irregolare sia per quanto concerne il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno, si rivelano del tutto irrilevanti i motivi di ricorso, anche prospettati in riferimento alla situazione lavorativa regolare del ricorrente

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente le spese e gli onorari del giudizio
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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