Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-06-2011, n. 12862 Contratto

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 26 aprile 1989 la STAC evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la ICR esponendo che con scrittura del 5.1.1977 la convenuta le aveva affidato in subappalto alcuni lavori di ampliamento della SS Salaria, con espressa previsione della facoltà di entrambi i contraenti di gestire, direttamente o indirettamente, un servizio mensa, in prossimità del cantiere, oltrechè dell’impegno dell’attrice di indirizzare le proprie maestranze a detta mensa, alle condizioni economiche praticate dall’esercente il relativo servizio. Aggiungeva di avere approntato a proprie cure e spese detto servizio di mensa, non avendo ritenuto conveniente fruire di quello facente capo alla ICR, senza che quest’ultima se ne dolesse. Tanto premesso, chiedeva la condanna della società convenuta alla corresponsione della parte di indennità di sua spettanza per il servizio mensa direttamente prestato dalla medesima attrice ai propri dipendenti, importo percepito dalla ICR dall’Amministrazione Provinciale di Rieti.

Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza della società convenuta, che contestava sia di avere percepito importi spettanti alla STAC per il servizio mensa, nonchè il diritto astratto della STAC a percepire gli importi per il titolo preteso, il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea e condannava a convenuta al pagamento di L. 1.226.384.014, oltre accessori.

In virtù di rituale appello interposto dalla ICR, con il quale lamentava, tra l’altro, il sostanziale travisamento delle risultanze processuali da parte del giudice di prime cure, posto che in realtà non sarebbero state previste indennità di sorta per il caso in cui controparte non avesse scelto di avvalersi del servizio mensa organizzato dalla sua committente e di non avere percepito dall’Ente appaltante null’altro che il compenso revisionale relativo ai propri dipendenti, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della società appellata, accoglieva il gravame e in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda attorea.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale affermava che dalla scrittura di subappalto del 5.1.1977, le clausole sub 8 lett M) e 9 lett. E) (rispettivamente riguardanti l’addebito dell’uso della mensa ed il suo onere a carico della subappaltante) effettivamente contemplavano l’impegno della sola ICR di assumere gli oneri, finanziari ed organizzativi, concernenti la gestione del servizio di mensa dei dipendenti della STAC. Aggiungeva che era pacifico che la STAC aveva ritenuto opportuno non avvalersi del servizio mensa predisposto dalla subappaltatrice, ma occorreva considerare che per le pattuizioni inter partes, nel caso di mancata fruizione del servizio mensa, non era riconosciuto alla ICR alcuna forma integrativa di compenso e ciò a prescindere dalla mancanza di prova circa l’effettività del servizio asseritamene erogato dalla STAC ai suoi dipendenti, nonchè dalla effettiva percezione, da parte della stessa ICR, della quota di compenso integrativo. Nè poteva essere riconosciuto alla "scrittura privata transattiva" del 5.8.1982 valore di riconoscimento del credito in questione. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione la S.T.A.C, s.r.l., che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito con controricorso la I.C.R. s.r.l.. Ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. parte ricorrente.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., nonchè la insufficiente e contraddittoria motivazione; in particolare la censura è nel senso che il giudice del gravame non ha ricercato la reale volontà delle parti, dal momento che le parti avevano esplicitamente previsto la possibilità di revisione dei prezzi del subappalto in caso di variazione del costo della manodopera e la corresponsione dell’indennità per il servizio di mensa costituiva sicuramente una variazione del costo della manodopera. Più precisamente, doveva ritenersi rientrasse nella revisione dei prezzi, come esplicitamente affermato dal Nota Bene del verbale di riunione 20.5.1987 relativo all’interpretazione del contratto collettivo provinciale, cui le parti avevano fatto riferimento e in tale verbale aveva, altresì, esplicitato che il n. 50 di operai, limite minimo per l’istituzione della mensa, era da riferirsi al numero di operai impiegati nel cantiere, indipendentemente dall’appartenenza o meno alla medesima azienda. La ricorrente prosegue nel motivo illustrando le modalità attuative nello svolgimento in concreto del servizio mensa.

La ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata su tenore letterale delle pattuizioni inter partes, è nel senso che gli accordi non riconoscono alcuna forma integrativa di compenso, da corrispondersi da parte della subcommittente alla subappaltatrice, nel caso di mancata fruizione del servizio mensa.

Ciò precisato, in linea preliminare, è necessario ricordare che, secondo un principio costituente diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è riservata all’apprezzamento del giudice del merito, ed è censurabile soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, qualora sia riscontrabile una motivazione contraria a logica ed incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (per tutte, Cass. 21 aprile 2005 n. 8372;

Cass. 21 aprile 2005 n. 8360; Cass. 25 febbraio 2005 n. 4063; Cass. 190 luglio 2004 n. 13344; Cass. 20 agosto 2003 n. 12258). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (tra le altre, Cass. 6 agosto 2004 n. 15197;

Cass. 17 luglio 2003 n. 11193).

Nella specie quella prospetta dalla ricorrente è solo una delle ipotesi interpretative relative ai documenti indicati, come la scrittura privata del 5.1.1977, che peraltro neanche esibisce. Il sindacato di questa Corte, dunque, non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, al quale è esclusivamente riservata l’indagine ermeneutica e la censura neppure può essere formulata mediante l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione. Infatti, è imprescindibile la specificazione dei canoni in concreto violati, delle norme ermeneutiche che, in concreto, sarebbero state violate, precisando – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato (v.

Cass. 21 aprile 2005 n. 8296; Cass. 1 aprile 2003 n. 4905), riportando, per il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione (v. Cass. 2 agosto 2005 n. 16132; Cass. 25 febbraio 2002 n. 4063; Cass. 9 febbraio 2004 n. 2394;

Cass. 1 aprile 2003 n. 4948), anche quando ad essa la sentenza abbia fatto riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta, di per sè, una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa, i ricorrente pretenda in ipotesi di attribuire.

Quanto all’ulteriore profilo di doglianza prospettato è ancora secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per Cassazione si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, non potendo detti vizi consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte. Infatti, spetta solo al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (ex plurimis, Cass. 28 luglio 2005 n. 15805; Cass. 7 agosto 2003 n. 11936; Cass. 7 agosto 2003 n. 11918). Diversamente, il motivo si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito, al quale, quindi, neppure può imputarsi d’avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione la circostanza che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazione delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (Cass. 16 luglio 2005 n. 15096; Cass. 23 gennaio 2003 n. 996; Cass. 30 marzo 2000 n. 3904).

Pertanto, la denuncia del vizio di motivazione va effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati dall’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, in altri termini, il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze o a incongruenze così gravi da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione adottata (Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134), restando escluso che con il vizio in esame la parte possa essere fatto valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice del merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi rispetto alle proprie aspettative e deduzioni. Nel quadro di detti principi, la deduzione che la sentenza impugnata avrebbe inesattamente interpretato il regolamento contrattuale intercorso fra le parti, erroneamente affermando l’insussistenza di un onere di compenso a carico della I.C.S. per il servizio mensa prestato dalla S.T.A.C. (così interpretate le clausole 4 lett. m) e 9 lett. e) del contratto di subappalto del 5.1.1977) è palesemente infondata perchè la interpretazione data dal Collegio distrettuale alla disposizione contrattuale, di cui si assume la violazione, è congruamente argomentata e conforme ai criteri di cui all’art. 1362 c.c. e segg., essendo fondata sulla formulazione letterale della dichiarazione negoziale, di contenuto tale da indurre il giudice del gravame a ritenere, seppure con argomentazione molto sintetica, che pur gravando la gestione del servizio mensa, quanto a costi ed organizzazione, sulla sola I.C.R., la pattuizione non riconosceva alcuna forma integrativa di compenso alla S.T.A.C. nel caso di mancata fruizione del servizio mensa, incontestato che la I.C.R. non aveva utilizzato il servizio predisposto dalla ricorrente. D’altro canto, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (non essendo la Corte di Cassazione abilitata all’esame diretto degli atti delle cause di merito), la S.T.A.C. avrebbe dovuto trascrivere in ricorso (in modo completo o quantomeno nelle parti salienti) l’accordo di subappalto e dimostrare che nel suddetto contratto, nonchè nel verbale di riunione invocato erano ravvisabili gli elementi da cui dedurre l’erroneità delle argomentazioni del giudice del gravame (v. Cass. 20 settembre 2006 n. 20405; Cass. 13 dicembre 2006 n. 26693; Cass. 19 gennaio 2007 n. 1199).

La ricorrente nel motivo di ricorso ha completamente omesso la trascrizione, anche parziale, del contratto del 5.1.1977 e del verbale di riunione del 20.5.1987, limitandosi a richiamare i documenti in cui i problemi erano stati trattati, nonchè ad invocare la giurisprudenza di legittimità sulla interpretazione della volontà dei contraenti, concludendo con considerazioni circa la riconducibilità dell’indennità per il servizio mensa nell’ambito delle variazioni del costo della manodopera, con conseguente possibilità di avanzare richiesta di revisione dei prezzi del subappalto, senza però individuare puntualmente la fonte dell’obbligazione di cui si assume l’inadempimento.

Di conseguenza questa Corte non è stata messa in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla erronea interpretazione del regolamento contrattuale.

Del pari non centra l’obiettivo la censura della mancata valutazione da parte della corte distrettuale del comportamento tenuto dalle parti in epoca successiva alla conclusione del subappalto, quale parametro strumentale di valutazione della suddetta intenzione, alla luce del tenore letterale dell’accordo posto a base della decisione dal giudice del gravame.

Il motivo è, pertanto, palesemente infondato e va rigettato.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c., nonchè ia contraddittoria motivazione, per avere la corte di merito accolto l’appello proposto dalla I.C.R. ritenendo che vi fosse "mancanza di prova circa sia l’effettività del servizio asseritamene erogato dalla S.T.A.C. ai propri dipendenti, sia l’effettiva percezione, da parte dell’appellante, della quota di compenso integrativo", dal momento che la I.C.R. si era limitata a ritenere giuridicamente infondata la domanda della controparte, senza dubitare nè dell’effettività del servizio mensa, nè negando la percezione della revisione dei prezzi e della scrittura privata del 5.1.1977.

Va ribadito che il giudice del gravame ha fondato il suo convincimento sulla regolamento contrattuale e non ha minimamente argomentato circa la mancata organizzazione del servizio da parte della S.T.A.C, essendosi limitato a rilevare la mancata utilizzazione dello stesso da parte della I.C.R., a prescindere anche dalla circostanza che la stessa abbia o meno percepito dall’Amministrazione Provinciale di Rieti la revisione dei prezzi. Si tratta, infatti, di circostanze ininfluenti ai fini del decidere alla luce del contenuto dell’accordo negoziale, che diviene atto assorbente nella definizione dei rapporti sorti in attuazione dello stesso.

E’ la stessa ricorrente, dunque, ad offrire della sentenza impugnata una interpretazione che travisa gli elementi di giudizio.

Del resto, sempre per il principio dell’autosufficienza, la S.T.A.C. avrebbe dovuto riportare passaggi de contratto di subappalto e della scrittura privata transattiva per potere compiutamente denunciare la violazione dell’art. 345 c.p.c..

Al pari del precedente, anche questo motivo è infondato.

Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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