T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 450 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente impugna il provvedimento del 10. 6. 2009 con cui la Autostrade per l’Italia negava il rilascio di autorizzazione in deroga per realizzare nella fascia di rispetto autostradale una strada ed un parcheggio (opere facenti parte di un piano di lottizzazione che stava attuando la società ricorrente).

Si sarebbe trattato in particolare di spostare la recinzione che delimitava l’autostrada, che è posta ad 8.50 m. di distanza dal punto più esterno della carreggiata, e di portarla a 3.30 m. dalla stessa.

L’amministrazione aveva motivato la decisione impugnata sostenendo che la deroga avrebbe potuto essere una possibile causa di pericolosità per la circolazione.

Nell’unico motivo di ricorso si sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo per errata o falsa applicazione dell’art. 26 d.p.r. 495/92, in quanto un’opera edilizia costituita da una strada ed un parcheggio, non creando volumi e non costituendo sopraelevazione del terreno piano, non potrebbe essere vietata. Si deduce inoltre il difetto di motivazione, in quanto il pericolo per la circolazione sarebbe meramente apodittico.

Si costituivano in giudizio l’Avvocatura dello Stato (per l’A.) e Autostrade per l’Italia, che deducevano l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 9. 3. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I. Il ricorso è infondato.

La tesi del ricorrente è che un’opera che non sporge dal suolo non incide sulla fascia di rispetto. Questa tesi non è però seguita dalla giurisprudenza amministrativa prevalente.

La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, precisato che "nell’ambito della fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità è assoluto (conforme Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2002 n. 4927), essendo a tal fine irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima; il divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada – all’occorrenza – per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale. 2. Il divieto di edificazione nell’ambito della fascia di rispetto autostradale è assoluto e la sua violazione impedisce il conseguimento di una concessione edilizia a seguito di domanda di condono edilizio" (Tar Toscana, sez. II, sentenza 25 giugno 2007, n. 934; ma v. nello steso senso anche Tar Liguria, I, 5. 7. 2010, n. 5565: Il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale non deve essere inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla sua incolumità delle persone, ma è connesso alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, dal concessionario, per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni, sicché le distanze previste dalla normativa vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale).

Nello stesso senso si è espressa anche, per quanto di competenza, la giurisprudenza civile che ha affermato che "in tema di distacchi delle costruzioni dalla sede autostradale, il divieto di costruire a una certa distanza, imposto dall’art. 9 l. n. 729/1961 e dal d.m. Lavori Pubblici 1 aprile 1968, non può essere inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibilità di costituire, per la prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, in quanto è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, dal concessionario per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni. Pertanto, il vincolo in questione, traducendosi in un divieto assoluto di costruire, rende legalmente inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale" (Cass. civ., II, 3. 11. 2010, n. 22422).

La stessa tesi espressa nella seconda parte del motivo di ricorso, secondo cui sarebbe meramente presunto il pericolo per la circolazione che deriverebbe dall’autorizzare la deroga non è condivisibile, perchè il semplice avvicinamento della recinzione dell’autostrada (che adesso è a 8.50 dalla carreggiata e che dovrebbe essere portato a m. 3.30 per effetto della deroga richiesta) crea secondo regole di esperienza una condizione di pericolosità (o comunque di maggiore pericolosità rispetto all’esistente), posto che rende più probabile l’ingresso sulla carreggiata stradale di corpi estranei provenienti dall’esterno o, in caso di incidente che non sia contenuto dalla barriera stradale, il contatto tra autovetture che circolano in autostrada e vetture che circolano sulla strada che gli verrebbe costruita a 3.30 di distanza.

Ne consegue che gli argomenti proposti devono essere respinti.

II. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA la ricorrente al pagamento in favore delle controparti costituite delle spese di lite, che determina in euro 3.000, oltre i.v.a. e c.p.a. se dovute (per ciascuna di esse).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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