Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-06-2011, n. 12857 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dep. il 6 maggio 2005 la Corte di appello di Lecce sez. distaccata di Taranto rigettava l’impugnazione proposta dalla Fidass s.r.l. in liquidazione avverso la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda avanzata dai promittenti venditori S.M. e R.G., aveva pronunciato la risoluzione del contratto preliminare intercorso fra le parti per inadempimento dell’appellante, rigettando la riconvenzionale con cui la Fidass s.r.l. in liquidazione aveva chiesto l’esecuzione in forma specifica del contratto ex art. 2932 cod. civ. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Fidass s.r.l. in liquidazione sulla base di cinque motivi.

Resistono con controricorso gli intimati i quali hanno prodotto , ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. documentazione attestante che la società ricorrente era stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 1997. Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

In primo luogo va ritenuta ammissibile, perchè depositata nel termine e nelle forme di cui all’art 372 cod. proc. civ., la documentazione prodotta dai resistenti, dovendo qui ricordarsi che il termine ultimo per la produzione dei documenti concernenti l’ammissibilità del ricorso e del controricorso è costituito dalla celebrazione dell’udienza di discussione (Cass. 26009; 11296/2005).

Orbene, da tale documentazione è risultato che la società ricorrente era stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 1997: ne consegue che, per effetto del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 la società doveva ritenersi estinta al momento in cui è stato proposto il ricorso (2005), tenuto conto che, a seguito dell’entrata in vigore della citata disciplina, la cancellazione delle società di capitali (e delle società commerciali di persone) dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società che, per le società cancellate in epoca anteriore all’introduzione della citata normativa, opera solo a partire da 1 gennaio 2004, cioè dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (S.U. 4060/2010).

Nè la ricorrente potrebbe obiettare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità esistente al momento della proposizione del ricorso per cassazione, la cancellazione della società non comportava la sua estinzione e il venir meno della legittimazione dei suoi organi, per cui aveva fatto ragionevole affidamento sulla predetta giurisprudenza che soltanto di recente aveva subito un mutamento di indirizzo, dovendo qui sottolinearsi che l’orientamento della Corte di Cassazione invocato dalla ricorrente si era venuto formando con riferimento alla disciplina legislativa anteriore alla modifica legislativa operata con il citato decreto, mentre l’attuale indirizzo delle Sezioni Unite, al quale qui si è fatto riferimento, si è limitato a interpretare la portata della nuova disciplina, che è stata introdotta ed era in vigore da epoca precedente alla proposizione del presente ricorso. Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3500,00 per onorari di avvocato oltre spese geenrali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *