Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-06-2011, n. 12854 Donazione e legato Successione Testamento olografo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato in data 27 maggio 1993, G.C., premesso che con testamento olografo pubblicato il 2 settembre 1992 il proprio coniuge G.P., deceduto il (OMISSIS), le aveva lasciato l’usufrutto sia del secondo piano casa nuova e del primo piano casa vecchia nonchè la proprietà dei mobili e del danaro, e che, attesa la evidente sproporzione tra i beni a lei relitti e l’asse ereditario, stimato nel mese di dicembre del 1992 in L. 13.713.000.000, intendeva rinunciare al legato, se questo fosse stato interpretato come legato in sostituzione di legittima, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Belluno i figli G.R. e M., per sentirsi reintegrare nella quota di legittima a lei spettante e per sentire sciogliere la comunione ereditaria.

G.M. aderì alle domande proposte dalla madre e, per l’ipotesi in cui il testamento contenesse l’attribuzione a lei stessa di un legato in sostituzione di legittima, dichiarò di rinunciare ad esso e di pretendere la reintegrazione della quota di legittimarla.

G.R., sul presupposto che il testamento contenesse l’istituzione di erede in suo favore e distinti, legati in sostituzione della legittima a favore della madre e della sorella, e che la prima avesse conseguito l’oggetto del legato, incassando il danaro portato dai tre Libretti di risparmio relitti dal de cuius e dando disposizioni per l’amministrazione dei beni immobili, eccepì la inammissibilità della domanda e ne contestò comunque la infondatezza. Nei confronti della sorella M. dichiarò di non accettare il contraddittorio sulle domande dalla stessa proposte, eccepì la improponibilità dell’azione di riduzione essendo la sorella decaduta dal relativo diritto, e, in subordine, chiese che la stessa fosse dichiarata tenuta ad imputare alla propria quota quanto ricevuto in vita dal comune genitore.

2. – Il giudice adito, accertate la istituzione di erede in favore di G.R., la qualità di legittimaria dell’attrice e la natura di legato puro e semplice della disposizione in favore della stessa contenuta nel testamento, con sentenza non definitiva, dichiarò ammissibile la domanda di riduzione, accertando nella misura di un quarto la quota a lei riservata, come quella riservata alla figlia, riconosciuta legittimarla, attesa la sopravvenuta revoca del legato in suo favore per donazione alla stessa della nuda proprietà dell’immobile che ne era oggetto.

3. – Proposto gravame da G.R., e appello incidentale dalla sorella, e deceduta nelle more la madre, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 1 marzo 2006, confermò la decisione impugnata, respingendo anche l’appello incidentale di G.M..

Con il primo motivo di appello si lamentava che il Tribunale avesse riconosciuto G.M., anzichè legittimaria pretermessa, e perciò titolare del diritto all’azione di riduzione, beneficiarla di disposizione testamentaria avente ad oggetto la quota di. legittima su prosupposto, ritenuto dall’appellante erroneo, che la disposizione contenuta noi testamento, con la quale si lasciava alla predetta la legittima o la proprietà del primo piano casa nuova n. 71, mantenesse vigore, per effetto della successiva donazione alla stessa della proprietà dell’immobile, nella parte relativa all’attribuzione della legittima.

Al riguardo, la Corte d’appello osservò che l’assunto dell’appellante poggiava sulla pretesa cristallizzazione della volontà del testatore al momento della redazione del testamento, laddove il Tribunale aveva correttamente evidenziato che, a seguito della revoca della disposizione a titolo particolare, il testatore aveva inteso comunque lasciare alla figlia a legittima.

La Corte rigettò anche la censura relativa alla esclusione della natura giuridica di legato in sostituzione di legittima alle disposizioni testamentarie a favore di G.C., censura fondata sul rilievo che l’assetto complessivo del testamento, con l’istituzione dell’appellante quale erede dei miei beni, e l’attribuzione alla moglie C., senza l’alternativa ipotizzata per la figlia M., dell’usufrutto del 2^ piano casa nuova e del 1^ piano casa vecchia oltre alla proprietà dei mobili e del danaro, non consentivano di dubitare della intenzione del de cuius di voler soddisfare le ragioni della moglie con dei legati, lasciando come unico erede il figlio.

A. – Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il G., in proprio e quale erede di G.C. ved. G., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso M. G., che propone altresì ricorso incidentale condizionato e che ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione

Deve, preliminarmente, procedersi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., alla riunione del ricorso e di quello incidentale siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. – Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, e la erroneità in fatto e in diritto della sentenza impugnata là dove non considera legittimarla pretermessa la signora G.M.. Avrebbe errato la Corte di merito nel leggere l’atto di liberalità del de cuius nei confronti della figlia – cui, dopo averle lasciato la legittima o la proprietà del 1^ piano casa nuova n. 71, egli aveva donato la proprietà del bene – come una revoca del legato in sostituzione di legittima, come se il G. avesse inteso concedere alla figlia sia la proprietà del primo piano casa nuova che la legittima, in ossequio al principio generale di conservazione dei negozi giuridici, laddove su tale principio sarebbe dovuto prevalere quello del rispetto della volontà del de cuius, che, al momento della redazione del testamento, sarebbe stata inequivocabilmente quella di soddisfare le ragioni della figlia sottoponendole la scelta tra l’abitazione sita al 1^ piano casa nuova n. 71 e il diritto alla legittima. Sicchè la successiva donazione alla figlia dello stesso bene si sarebbe dovuta intendere come revoca del testamento in favore della figlia, che avrebbe, di conseguenza, dovuto, ove si fosse sentita lesa nei suoi diritti alla quota di legittima, esperire autonoma azione di riduzione nei confronti dell’erede, attuale ricorrente.

3.1. – La censura non può trovare ingresso nella presente sede.

3.2. – Essa, pur nel formale richiamo alla pretesa violazione di norme di diritto, tra l’altro non meglio individuate, è sostanzialmente intesa a contrapporre alla interpretazione della volontà del testatole compiuta dai giudici di merito una propria lettura, che inammissibilmente richiede a questa Corte di avallare, nonostante la congruità sul piano logico e giuridico del tessuto motivazionale della decisione impugnata.

4. – Con la seconda censura si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, e la erroneità in fatto e in diritto della sentenza impugnata là dove nega natura giuridica di legato in sostituzione ai legittima alle disposizioni testamentarie impartite a favore della signora G.C. ved. G.. Posto che risulterebbe con chiarezza dal complessivo tenore del testamento olografo l’intenzione del de cuius di soddisfare le ragioni della moglie con dei legati, e cioè con l’attribuzione di determinati beni, lasciando il figlio quale unico erede, tali legati non potrebbero che essere considerati in sostituzione di legittima. E la signora C. G. ved. G. li aveva già conseguiti, perdendo così la possibilità di rinunciarvi e di chiedere la legittima ai sensi dell’art. 551 cod. civ. 5.1. – La doglianza risulta meritevole di accoglimento nei termini di seguito specificati.

5.2. – Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l’intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all’eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell’atto, in forza di un accertamento che, implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (v. Cass. , sent. n. 16083 del 2005; sent. n. 1573 del 2000).

Ebbene, nella specie, l’apprezzamento che ha condotto la Corte veneta in ordine alla natura dei legati attribuiti alla moglie del de cuius risulta affetto da evidenti vizi motivazionali.

Come condivisibilmente rilevato dal ricorrente, il giudice di secondo grado non ha tenuto sufficientemente conto della circostanza, già evidenziata nel giudizio di appello, che il de cujus avesse attribuito alla figlia la facoltà di scelta tra legittima e legato, e che il mancato riconoscimento in capo alla moglie della stessa facoltà è indicativo della sua volontà di limitarsi a garantire alla moglie, attraverso l’usufrutto di alcuni suoi beni immobili e la proprietà di beni mobili, ciò di cui ella aveva sempre disposto sin dall’epoca dei loro matrimonio, con la intenzione inequivocabile che, alla morte di lei, i beni dovessero rientrare nella disponibilità dell’erede. Anche perchè siffatto regime era quello contemplato dalla previgente legislazione in materia di rapporti di famiglia.

A fronte della evidenziata circostanza, nessun argomento significativo la Corte territoriale ha addotto a sostegno del proprio convincimento, tale non potendosi ritenere nè il rilievo che la volontà del testatore di tacitare con il legato il diritto di legittima non sarebbe ipotizzabile in una situazione nella quale il testatore fosse convinto di avere disposto in conformità alla previsione legislativa sui diritti successori della moglie; nè l’altro, secondo il quale, dopo la revoca implicita del legato a favore della figlia M., non sarebbe valorizzabile l’endiadi contenuta nel testamento a favore della predetta congiunta por escludere l’accesso alla legittima da parte della moglie del testatore.

5.3. – A ciò deve aggiungersi la mancata considerazione, da parte della Corte di merito, della circostanza che la signora C. G. ved. G. aveva incontestatamente, all’epoca in cui agì in giudizio nei confronti dei figli, estinto i libretti al portatore del coniuga, e chiesto che gli immobili fossero amministrati da un’agenzia immobiliare. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto, pertanto, accertare La irretrattabilità degli effetti acquisitivi del lascito correlati a detto comportamento, e, cioè, pronunciarsi sul punto se il descritto comportamento della donna dovesse qualificarsi come detenzione del bene, come sostenuto dall’attuale controricorrente, asseritamente alla stregua della corrispondenza versata in atti, ovvero come possesso dello stesso, tale da configurare il conseguimento del legato, e, quindi, da vanificare la rinuncia al legato medesimo operata nell’atto introduttivo dell’azione di riduzione.

6. – Resta assorbito dal rigetto del primo motivo de, ricorso principale l’esame del ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento dello stesso.

7. – Conclusivamente, rigettato il primo motivo del ricorso principale, ne va accolto il secondo, assorbito il ricorso incidentale condizionato. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte d’appello di Venezia – cui viene demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio – che riesaminerà la controversia con riguardo alle questioni della natura del legato oggetto del lascito testamentario in favore di G.C., e della definitività dell’acquisizione del legato da parte della stessa.
P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, ne accoglie il secondo, assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *