T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 445 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune ricorrente impugna il provvedimento 5234, 5236, 5238 del 30. 5. 1998 della Soprintendenza che ha annullato le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Sindaco del Comune di Boario per la realizzazione di 3 corpi di fabbrica tra loro collegati nel comparto ex fabbrica Olcese.

Si tratta di un segmento di una vicenda amministrativa più complessa avente ad oggetto la riqualificazione dell’area di una fabbrica dismessa che era sita nel Comune di Boario, vicenda amministrativa che andava avanti da anni già al momento di emanazione dei provvedimenti impugnati.

I motivi sono:

1. mancanza di comunicazione avvio;

2. travisamento del fatto perché non sarebbe vero che l’autorizzazione di primo grado non fosse motivata in quanto era motivata per relationem al piano di recupero;

3. sarebbe stato effettuato un controllo di merito, e non di legittimità;

4. vi sarebbe contraddittorietà con precedenti provvedimenti della Soprintendenza;

5. si pretenderebbe di tutelare non un valore paesaggistico ma un valore storico;

6. vi sarebbe contradditorietà con il piano di recupero;

7. si deduce infine l’inesistenza in radice del vincolo in quanto l’opera edilizia dovrebbe essere realizzata in area urbanizzata.

Si costituiva l’Avvocatura dello Stato che concludeva per l’infondatezza del ricorso.

Nel ricorso era contenuta istanza di sospensiva, accolta con provvedimento 577/98, confermata dal Consiglio di Stato con provvedimento 1569/98

Il giudizio passava in decisione dopo l’udienza di merito del 9. 3. 2011.
Motivi della decisione

I. E’ fondato il quarto motivo di ricorso in quanto – come correttamente denunciato in ricorso – il provvedimento impugnato si pone effettivamente in contrasto con le deliberazioni del Piano di recupero approvato dalla giunta regionale della Lombardia il 17. 5. 1996 e poi dal Consiglio comunale di Boario il 19. 6. 1996.

Si è detto nella parte in fatto che questo è solo un piccolo segmento di una vicenda amministrativa più complessa che consiste nella riqualificazione dell’area della fabbrica abbandonata dello stabilimento ex Olcese.

Si tratta di un progetto urbanistico complesso, la cui esecuzione passa attraverso diversi interventi edilizi ciascuno da autorizzare con apposito provvedimento, ma la cui fonte riposa nel Piano di recupero appena citato che è il procedimento amministrativo in cui sono state prese le decisioni strategiche di cui i singoli provvedimenti edilizi costituiscono mera attuazione.

Il provvedimento della Soprintendenza che ha deciso di salvaguardare la fabbrica è intervenuto soltanto a valle di una scelta urbanistica che ormai era stata fatta e si è posta in contrasto con essa.

E’ vero che il Piano di recupero con cui la decisione della Soprintendenza si pone in contrasto è stato emesso da altri soggetti pubblici, e quindi da questo solo fatto non può emergere contraddittorietà dell’azione amministrativa posto che la precedente azione non è imputabile all’ente che ha emesso il provvedimento, ma è anche vero che (a prescindere dalla circostanza che la Soprintendenza è stata coinvolta nella procedura amministrativa di redazione del Piano di recupero, ed avrebbe dovuto indirizzarlo in altro modo direttamente in quella sede, potendo emergere la contraddittorietà con la precedente azione amministrativa anche da pregressi comportamenti oltre che da specifici provvedimenti), ma è anche vero che i primi provvedimenti edilizi che attuano le scelte di piano sono stati vagliati positivamente anche dalla Soprintendenza consentendo quindi l’inizio dei lavori di riqualificazione che ha poi provato a ridiscutere da un certo momento in poi quando ha ritenuto di sposare l’indirizzo politico che mira a salvaguardare i vecchi stabilimenti industriali come (peculiare) testimonianza del paesaggio.

Deve ritenersi pertanto corretto l’argomento proposto dalla ricorrente.

II. L’accoglimento di un motivo consente di assorbire tutti gli altri, in quanto il loro accoglimento non recherebbe alcuna utilità alla ricorrente. Infatti, "nel giudizio amministrativo, l’accoglimento di una censura, che sia in grado di provocare la caducazione dell’atto impugnato, fa venire meno l’interesse del ricorrente all’esame degli altri motivi da parte del giudice e la potestà di questi di procedere a tale esame, autorizzando la dichiarazione di assorbimento" (Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4829).

III. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

CONDANNA l’amministrazione resistente al pagamento in favore di quella ricorrente delle spese di lite che quantifica in euro 2.000, oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *