Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-11-2010) 23-03-2011, n. 11681 Reato continuato e concorso formale Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza 20/10/2009, confermava la decisione 26/1/2009 del locale Tribunale, che aveva dichiarato P.I. colpevole del delitto di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis – per avere detenuto a fine di spaccio, in concorso con K.S., gr, 494,8 di cocaina con principio attivo pari al 45,18% (in (OMISSIS)) – e l’aveva condannata, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 17.400 di multa.

Il Giudice distrettuale evidenziava che l’imputata e il suo ragazzo ( K.S.) erano stati colti in flagranza di reato: nel mentre, infatti, circolavano a bordo di un ciclomotore, erano stati fermati dalla Polizia e, sottoposti a controllo, erano stati trovati in possesso della sostanza stupefacente, custodita nella borsa della donna. Riteneva la Corte di merito inattendibili le dichiarazioni rese dal K., che si era assunta l’esclusiva responsabilità del fatto, e sottolineava che molteplici erano gli elementi che conclamavano il concorso nel reato della donna: a) il K. aveva, poco prima di essere fermato, ritirato la droga dal fornitore, riponendola nella borsa della fidanzata; b) la ragazza, che nella circostanza era in compagnia del suo fidanzato, non poteva non essersi resa conto dell’acquisto della droga e dell’operazione di custodia della stessa all’interno della sua borsa, che era stata accuratamente richiusa; c) i due giovani, al momento del controllo da parte della Polizia, avevano mostrato evidenti segni di nervosismo;

d) la ragazza, inoltre, era stata trovata in possesso di ben quattro telefonini e altrettante sim card; e) la posizione reddituale della ragazza, la sola a svolgere attività lavorativa, era molto modesta (circa Euro 700,00 al mese) e certamente insufficiente a fronteggiare le normali esigenze di vita sue e del suo compagno, sicchè era logico pensare ad un diretto coinvolgimento nell’illecito traffico.

2- Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata, deducendo il vizio di motivazione in ordine al formulato giudizio di colpevolezza, affidato a mere considerazioni logico-congetturali e non a dati di fatto dimostrativi, in modo univoco, del suo consapevole coinvolgimento nel trasporto e nell’illecita detenzione della droga.

Con memoria difensiva datata 22/10/2010, l’imputata, nel ribadire le censure mosse alla sentenza impugnata, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

3- Il ricorso è inammissibile.

Osserva la Corte che le doglianze articolate e sostanzialmente ricomprese tutte nel denunciato vizio di motivazione si risolvono in non consentite censure in fatto all’apparato argomentativo su cui riposa la sentenza in verifica, che – invece – in stretta aderenza alle emergenze processuali, da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.

Tale giudizio di merito, ancorato, come può evincersi da quanto innanzi sintetizzato, a una interpretazione non contraddittoria e non manifestamente illogica del materiale probatorio acquisito, non può essere posto in discussione in questa sede attraverso una diversa e alternativa lettura dello stesso materiale, sì da ritenerlo assolutamente inidoneo a provare la responsabilità dell’imputata.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *