Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-06-2011, n. 12819 Ricongiunzione di posizioni assicurative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Prato accoglieva la domanda di B.S. diretta ad ottenere la ricongiunzione della contribuzione versata alla gestione lavoratori dipendenti presso l’I.N.P.S., presso la gestione lavoratori autonomi (nella specie artigiani), sempre facente capo all’Istituto. Il gravame proposto da quest’ultimo, veniva respinto dalla Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 20 giugno 2006.

Propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S., affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso il B..
Motivi della decisione

Con unico motivo l’I.N.P.S. denuncia violazione e falsa applicazione della L. 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2, comma 1, e della L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, comma 3, riportandosi integralmente alle considerazioni svolte in materia da questa Corte con sentenza del 21 gennaio 2005 n. 1246.

Ad illustrazione del motivo, formulava il prescritto quesito di diritto.

Il ricorso è infondato.

Ed invero esso si basa essenzialmente sulla tesi sostenuta da questa Corte nella menzionata pronuncia, secondo cui in tema di ricongiunzione delle posizioni assicurative, dalla disciplina relativa al cumulo di contributi accreditati nelle gestioni autonome e dell’a.g.o., ai fini della liquidazione della pensione in una gestione dei lavoratori autonomi e anche ai fini della misura della pensione, si evince che il legislatore ( L. 7 febbraio 1979, n. 29, artt. 1 e 2) aveva preso in considerazione solo l’ipotesi della ricongiunzione presso l’assicurazione generale di contributi originariamente accreditati presso una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e non l’operazione inversa.

La tesi, che peraltro si poneva in contrasto con l’orientamento espresso nella sentenza 27 febbraio 2001 n. 2870, è stata abbandonata da questa Corte nei successivi arresti (Cass. 15 marzo 2006 n. 5627, Cass. 24 giugno 2009 n. 14855, Cass. 29 settembre 2010 n. 20425), sostenendosi che in tema di ricongiunzione di periodi assicurativi, deve ritenersi consentita la facoltà di ricongiungere i contributi versati nell’A.G.O. e quelli versati in una delle gestioni dei lavoratori autonomi che fanno capo all’INPS (nella specie, gestione artigiani), onde ottenere, presso quest’ultima, una pensione commisurata all’intero periodo. Tale facoltà emerge, infatti, dal sistema delineato dalla L. n. 233 del 1990, art. 16 che prevede, alternativamente, il cumulo dei periodi assicurativi (comma 1), che opera automaticamente, e la ricongiunzione (comma 3), che opera a domanda: i due istituti comportano che periodi lavorativi svolti con iscrizione a diverse gestioni si sommano per fare acquisire l’anzianità assicurativa e contributiva necessaria per il diritto a pensione; tuttavia, mentre con il cumulo, che resta virtuale perchè i contributi rimangono materialmente presso la gestione ove erano stati versati, ciascuna gestione eroga una quota corrispondente al periodo della propria iscrizione, e il pensionato gode, così, di due pro rata, viceversa, per la ricongiunzione, i contributi passano materialmente dalla gestione ove erano stati versati alla gestione degli autonomi "accentratrice", la quale eroga un’unica pensione commisurata all’intero periodo.

La Corte non ha motivo di discostarsi da tale orientamento che risulta ormai in via di consolidamento sulla base delle ragioni che lo sostengono.

Il ricorso va pertanto respinto.

I contrasti in materia giustificano la compensazione integrale delle spese di causa.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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