Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2011) 24-03-2011, n. 11977 Ricusazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Sig. G. ha proposto istanza di ricusazione ex art. 37 c.p.p. nei confronti della Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze in quanto la stessa avrebbe adottato anteriormente all’udienza camerale provvedimenti a lui sfavorevoli (rigetto di istanze istruttorie), da considerarsi abnormi, e in tal modo manifestato anticipatamente il proprio convincimento.

Con ordinanza in data 12 Marzo 2010 la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’istanza e condannato il richiedente al versamento della somma di 1.000,00 Euro alla Cassa delle Ammende.

Avverso tale provvedimento il Sig. G. propone ricorso tramite il Difensore lamentando:

a) violazione ed errata applicazione dell’art. 37 c.p.p., comma 1, per avere l’ordinanza omesso di considerare l’assoluta irritualità delle decisioni sulle istanze istruttorie assunte dal Presidente anteriormente all’udienza e senza il rispetto del contraddittorio e della collegialità, così rivelando la impropria formazione di un convincimento in fase anteriore alla sede propria della decisione;

b) violazione dell’art. 44 c.p.p. per avere la Corte di Appello omesso di valutare l’abnormità dei provvedimenti del Presidente del Tribunale lamentata con l’istanza di ricusazione ed avere erroneamente considerato inammissibile l’istanza medesima, così che deve ritenersi illegittima la condanna dell’istante al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Motivi della decisione

IL ricorso è, a parere della Corte, manifestamente infondato.

E’ sufficiente rilevare che il provvedimento che il magistrato assume nel corso del procedimento può essere censurato e oggetto di specifico ricorso, ma non può essere considerato fonte di indebita manifestazione di convincimento se non nei casi di impropria espressione circa valutazioni concernenti la deliberazione conclusiva del giudizio. Sul punto si rinvia alle convincenti motivazioni adottate dalle Sezioni Unite Penali con la sentenza n. 41263 del 2005, Falzone e altro, rv 232067, nonchè alle specifiche decisioni assunte successivamente, tra le tante, dalla Sesta Sezione Penale (si vedano le sentenze n. 31882 del 2008, Bontenpo Scavo, rv 240567 e n. 35791 del 2008, Matacena, rv 240567) e dalla prima Sezione Penale (sentenza n. 26734 del 2009, rv 244537). L’applicazione di tale principio al caso in esame impone di escludere che la decisione procedurale assunta dal Presidente del collegio possa essere ricondotta entro la sfera di applicabilità dell’art. 37 c.p.p..

Tale conclusione impone di ritenere manifestamente infondato il motivo di ricorso principale.

Inammissibile, infine, anche la seconda censura mossa al provvedimento impugnato.

La palese infondatezza dell’istanza di ricusazione è stata ritenuta dalla Corte di Appello meritevole della sanzione imposta al Difensore; sul punto non si ravvisa alcuna illogicità nè la disposizione risulta incoerente con le ragioni addotte dalla Corte territoriale a sostegno della pronuncia di inammissibilità.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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