Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-03-2011) 24-03-2011, n. 11974 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 11 Gennaio 2010, Tribunale di Roma ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 2 Novembre 2009, con cui è stata respinta l’istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere emessa in relazione al reato previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 80, con quella della custodia presso il domicilio.

Ha osservato il Tribunale che la diversa decisione adottata dal Giudice per il coimputato del Sig. R., il quale aveva optato per il rito di applicazione della pena, non si fonda solo sulla differente scelta processuale, ma su specifiche ragioni familiari che non possono assumere rilievo per l’odierno ricorrente. Ha osservato, poi, che il Sig. R. presenta precedenti penali, tra cui una condanna per il reato di evasione, e che tale elemento giustifica la scelta del Giudice delle indagini preliminari di non sostituire la misura cautelare con altra meno afflittiva.

Avverso tale decisione il Sig. R. propone ricorso. Premesso che il Sig. R. è stato rinviato a giudizio e che il processo è stato incardinato avanti il Tribunale di Velletri, il ricorso lamenta l’errata applicazione della legge processuale ( art. 606 c.p.p., lett. b)) in quanto:

1. il ricorrente è l’unico dei coimputati che ancora subisca la custodia in carcere, sebbene i precedenti penali a suo carico non includano reati in materia di stupefacenti;

2. i tempi lunghi con cui viene condotto il dibattimento non sono a lui addebitabili e costituiscono un pregiudizio rilevante;

3. per il coimputato P. "il tempo trascorso dai fatti" è stato considerato ai fini della concessione degli arresti domiciliari e si palesa per il ricorrente l’esistenza di una atteggiamento discriminatorio basato sulla scelta del rito.
Motivi della decisione

La Corte ritiene che i motivi di ricorso siano infondati.

L’ordinanza del tribunale del riesame ha affrontato i temi di decisione proposti dall’indagato e li ha risolti con motivazione coerente e immune da vizi logici alla luce di valutazioni di merito che sono sottratte al controllo del giudice di legittimità (sui limiti del sindacato di legittimità si rinvia ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini, rv 203767).

Non può, quindi, trovare ingresso in questa sede la censura di contraddittorietà fondata su altra e diversa decisione, decisione che il tribunale del riesame ha motivatamente considerato non rilevante a ragione della diversità della situazione di fatto concernente la persona coindagata.

A tal proposito deve rilevarsi che il richiamo all’esistenza di precedenti penali dell’odierno ricorrente, uno dei quali per reato di evasione, costituisce passaggio motivazionale dotato di pregnanza logica che il ricorso non cerca neppure di mettere in discussione.

Al rigetto dei ricorso consegue l’onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *