Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-06-2011, n. 12813 Dimissioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, rigettava le domande proposte nei confronti dell’ARIN – Azienda risorse idriche di Napoli in liquidazione e dell’ARIN – Azienda risorse idriche di Napoli s.p.a., da C.G., dipendente dell’Azienda fino al 15.4.1998, data in cui erano diventate operative le sue dimissioni, domande connesse alla doglianza relativa al mancato riconoscimento da parte dell’ex datrice di lavoro del suo diritto al beneficio economico previsto, nella misura di L. 100.000.000, dalla Delib. 5 giugno 1998, in favore dei dipendenti che aderivano all’esodo anticipato del personale.

La Corte di merito riteneva che avesse valore solamente programmatico sul punto l’accordo sindacale del 16.9.1996 del seguente tenore: "Le parti si danno atto che, sebbene molto complessa ed articolata, la risoluzione anticipata agevolata del rapporto di lavoro è uno strumento di fondamentale importanza per conseguire: una consistente e permanente riduzione del costo del personale, un aggiornamento ed una riqualificazione professionale della forza lavoro. Le opzioni individuate per conseguire l’agevolazione saranno avviate in tempi brevissimi". Riteneva infondata anche la tesi che il valore immediatamente precettivo di detto accordo fosse implicitamente riconosciuto dalla Delib. 17 luglio 1997 con cui era stato dichiarato non più operante il regime pensionistico di cui al previgente regolamento organico del 22.9.1945 anche rispetto al personale in servizio alla data del 27.12.1997. Infine la Delib. 5 giugno 1998 era chiara nel riconoscere il beneficio per l’esodo solo con riferimento a dimissioni rassegnate dalla data dell’accordo stesso ed entro il 31.12.1998.

La Corte d’appello escludeva poi che il comportamento dell’Arin, scandito dalla suindicate deliberazioni, potesse ritenersi idoneo a "compulsare" le dimissioni anticipate rassegnate dal C. o a fondare un suo legittimo affidamento a vedersi riconosciuta l’agevolazione in questione. Doveva escludersi anche che fosse risultato per il medesimo un trattamento di quiescenza non adeguato e proporzionato all’anzianità di servizio.

Infine la Corte disattendeva la deduzione secondo cui le dimissioni del C. erano espressamente condizionate al godimento dei benefici previsti dall’accordo del 1996 e che una condotta ispirata a lealtà e buona fede avrebbe imposto all’azienda un obbligo di informare il dipendente del fatto che nessuna agevolazione era ancora operante. Infatti l’Arin non era intervenuta attivamente nel processo risolutivo del rapporto e le dimissioni del C. (contenente un riferimento al "rispetto della opzione individuata al punto 2 (…) dell’Accordo sindacale del 16.9.1996") avevano rappresentato un atto unilaterale ricettizio di esercizio del diritto potestativo di recesso previsto dal regolamento organico del 1945, che aveva prodotto l’effetto estintivo nel momento stesso in cui era stato portato a conoscenza della controparte, indipendente dalla volontà di quest’ultima. Inoltre la chiara lettera dell’accordo del 1996, sulla base di un criterio di media diligenza, non poteva far ritenere la sussistenza di un diritto all’agevolazione, senza bisogno di ulteriori chiarimenti.

Il C. ricorre per cassazione con un motivo articolato in sei profili.

L’ARIN – Azienda risorse idriche di Napoli in liquidazione e l’ARIN – Azienda risorse idriche di Napoli s.p.a. resistono con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso lamenta innanzitutto che, in ragione anche della omessa considerazione del completo e preciso testo dell’atto di dimissioni del C., non si sia riconosciuto che l’atto medesimo era condizionato al riconoscimento dei benefici per l’anticipato esodo e non si sia interpretata e valutata adeguatamente la nota di risposta dell’azienda.

Più dettagliatamente, riguardo a tali tematiche, il ricorrente prospetta i seguenti vizi della decisione impugnata: 1) omessa motivazione per mancata considerazione dell’intero testo rilevante dell’atto di dimissioni, del seguente tenore: "Il sottoscritto C.G. rassegna le dimissioni anticipate dal servizio a partire dal 14 aprile 1998 con il rispetto dell’opzione individuata al punto 2 Risoluzione anticipata agevolata del rapporto di lavoro dell’accordo sindacale del 16.9.1996 recepito in Delib. 20 settembre 1996, n. 288 fatta salva la possibilità di revoca informe e termini di legge"; 2) violazione dell’art. 1360 c.c. (retroattività della condizione) e art. 1324 c.c. (norme applicabili agli atti unilaterali) per mancata acquisizione di un elemento decisivo circa l’effettiva intenzione dell’autore dell’atto unilaterale e della qualificazione dell’atto; 3) violazione delle norme in materia di contratto condizionato (art. 1355 e segg. c.c.) e dell’art. 1324 c.c., e in particolare della norma (art. 1358) che impone alla controparte di comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte e delle norme che richiedono comportamenti secondo buona fede in occasione della formazione e dell’esecuzione del contratto (artt. 1337 e 1375); 4) omessa motivazione o pronuncia riguardo all’interpretazione dell’atto dell’Arin di accettazione incondizionata delle dimissioni condizionate e 5) violazione dell’art. 1326 c.c., comma 1 e u.c. (conclusione del contratto) e dell’art. 1359 c.c. (avveramento della condizione) e omessa motivazione su un punto decisivo: la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare se l’atto dell’azienda era difforme rispetto alla volontà manifestata dal C., integrando (rifiuto e) nuova proposta, oppure equivaleva ad accettazione totale, o ad avveramento della condizione, e conseguentemente accertare se era configurabile sul piano giuridico la conservazione del rapporto fino al verificarsi della condizione, oppure l’acquisizione da parte del lavoratore del diritto alle agevolazioni, oppure ancora l’impegno dell’Arin a salvaguardare la posizione del lavoratore in sede di definizione delle agevolazioni; 6) violazione dell’art. 1362 e segg. e in particolare degli artt. 1366, 1370 e 1371, nonchè degli artt. 1358, 1359 e 1375 c.c. e omessa motivazione su punti decisivi per mancata considerazione che gli obblighi di salvaguardia della posizione del lavoratore rispetto alle dimissioni condizionate e di correttezza e buona fede comportavano circa l’interpretazione degli atti dell’azienda relativamente alla decorrenza dei benefici.

Il ricorso non merita accoglimento.

La sentenza impugnata contiene una motivazione congrua, immune da vizi, che è assorbente rispetto a tutte le contrastanti ipotesi di cui ai vari profili del ricorso. In particolare, non può giustificatamente affermarsi che la citazione in forma sintetica del contenuto dell’atto di dimissioni, implichi un vizio di motivazione sotto il profilo dell’omesso esame del medesimo, stante anche la precedente trascrizione completa, nella sentenza, del punto 2 dell’accordo 16.9.1996, richiamato nell’atto di dimissioni stesso.

Il fatto, poi, che le dimissioni recassero la precisa data della loro efficacia rendono priva di plausibilità la tesi dell’apposizione di una condizione sospensiva al medesimo e, d’altra parte, risulta ancora più incongrua l’ipotesi di una condizione risolutiva. Devono ritenersi quindi ingiustificate le censure su tale punto della decisione. E’ logico anche che la motivazione della sentenza si soffermi sulla valutazione della buona fede e correttezza del comportamento dell’azienda, punti sui quali risulta logicamente argomentato il convincimento del giudice di merito.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per essere la sentenza impugnata correttamente motivata sul piano logico giuridico.

Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio legale della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese in Euro 10,00 oltre Euro tremila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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