Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-03-2011, n. 1761 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra D.A. agisce per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata a conformarsi al giudicato formatosi sul decreto giurisdizionale emesso il13/10/2008.

La predetta premette che la Corte d’Appello di Roma con il suindicato decreto, non appellato, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a percepire la somma di euro 500,00 a titolo di equa riparazione per superamento della durata ragionevole del processo.

Il convenuto Ministero della Giustizia non ha provveduto liquidare la somma in questione in esecuzione del dispositivo recato dal giudicato, per cui l’interessata ha esperito il giudizio per ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo che si provveda all’esecuzione, eventualmente a mezzo di nomina di commissario ad acta, con richiesta di condanna alle spese del giudizio.

Tanto premesso, il ricorso si appalesa fondato.

Ed invero il giudicato che discende dal decreto della Corte d’Appello di Roma emesso il 13/10/2008 e depositato il 13/11/2008, comporta l’obbligo per l’Amministrazione intimata di adottare i provvedimenti necessari per il pagamento di quanto statuito nel predetto decisum.

A tale obbligo, nonostante l’atto di diffida e messa in mora pure notificato, l’Amministrazione si è sottratta.

Risultando, altresì, osservate le formalità per la corretta instaurazione del rapporto processuale, il gravame per l’ottemperanza va accolto e va conseguentemente dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di adottare i provvedimenti anzidetti, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla sua notificazione.

Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato il Direttore Generale dell’Ufficio X Direzione Centrale dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero suo delegato, Commissario ad acta, perché provveda, con facoltà di sub delega a dare esecuzione al giudicato in questione.

Le spese e competenze del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e, per l’effetto, assegna al Ministero della Giustizia il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notifica o comunicazione in via amministrativa, della presente decisione, per dare completa ottemperanza al decreto di cui all’epigrafe e, nell’eventualità di perdurante inerzia dell’Amministrazione, nomina un Commissario ad acta, come specificato in motivazione, perché provveda in via sostitutiva.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge e il compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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