Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-03-2011) 24-03-2011, n. 11766 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

lo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con decreto in data 11 giugno 2010, il Tribunale di Messina, nell’ambito del procedimento per l’applicazione di misura di prevenzione nei confronti di P.D. disponeva la proroga di un anno del termine di efficacia del sequestro a norma della L. n. 575 del 1965, art. 2-ter.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso P. N., a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per abnormità del decreto impugnato, perchè emesso al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Motivi della decisione

Presupposto del ricorso per abnormità è che il provvedimento non sia diversamente impugnabile.

Lo stesso ricorrente riconosce che il decreto di proroga del sequestro è stato pronunciato dal Tribunale nell’ambito del procedimento di prevenzione, mentre si trovava in camera di consiglio per essersi riservato la decisione nel merito.

Il decreto era quindi impugnabile con l’appello assieme al provvedimento che decideva nel merito della misura di prevenzione.

"In tema di sequestro di beni nella disponibilità di indiziati dell’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, così come in tema di proroga del termine di efficacia del sequestro in caso di indagini complesse, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2-ter, comma 3, non è consentita l’autonoma e immediata impugnazione del relativo decreto, in considerazione del principio generale di tassatività delle impugnazioni, della natura meramente strumentale del provvedimento e delle caratteristiche sommarie della fase procedimentale, connotata da incisive decadenze; nè è consentita l’opposizione allo stesso giudice nella forma dell’incidente di esecuzione, che condurrebbe ad eludere, mediante il riesame della vicenda cautelare da parte del giudice dell’esecuzione prima e poi, eventualmente, della Corte di cassazione, il principio generale di tassatività delle impugnazioni". (Cass. Sez. 1, 25.5-25.6.1999 n. 3814).

Peraltro l’impugnazione non può essere qualificato come ricorso "per saltum".

"In materia di impugnazione delle misure di prevenzione trova integrale applicazione la disciplina di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, che non prevede la possibilità di ricorso diretto per cassazione, esperibile solo dopo la proposizione dell’appello" (Cass. Sez. 4, 2.7-2.8.2004 n. 33161).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della particolarità della materia non si ravvisano i presupposti per irrogare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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