Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-03-2011) 24-03-2011, n. 11765 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fodaroni M. Giuseppina per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 21 maggio 2010, il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, annullava l’ordinanza del Tribunale di Brindisi con la quale era stata revocata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di S.P. e F.D. e per l’effetto disponeva applicarsi la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del medesimi.

Il Tribunale rilevava che l’ordinanza era stata emessa d’ ufficio, senza previa assunzione del parere del P.M., in violazione delle regole del contraddittorio.

Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, a mezzo del difensore, che ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

1) S.P.: violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) al rilievo che il provvedimento è stato assunto dall’organo giudicante dopo avere acquisito nel merito sufficienti elementi di valutazione di guisa che, pur se avesse acquisito il parere del PM, non avrebbe mutato il già maturato convincimento;

2) F.D.: erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione, al rilievo che lo stesso Tribunale del riesame da atto che il PM era presente in aula e quindi era nelle condizioni di poter interloquire, tanto più che il Tribunale aveva già preannunciato che avrebbe dovuto provvedere sullo status libertatis.
Motivi della decisione

Il collegio condivide il principio di diritto, fatto proprio dall’ordinanza impugnata, secondo il quale "è affetta da nullità ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. b) l’ordinanza con la quale il Tribunale sostituisca o revochi "ex officio", e senza chiedere il parere del pubblico ministero, la misura cautelare in atto, risultando violata la disposizione di cui all’art. 299 comma terzo bis del codice di rito" (cfr. Cass. Sez. 2, 27.9.2005, n. 39495;

Cass. Sez. 2, 18.5.2006 n. 19549; Cass. Sez. 1, 11.11.2008 n. 45313).

Tuttavia si versa in ipotesi di nullità a regime cd. intermedio, sicchè la parte che vi assiste deve eccepirla (quando non sia possibile prima) immediatamente dopo il suo compimento, in applicazione del disposto dell’art. 182 c.p.p., comma 2. L’ordinanza è stata letta in udienza nel contraddittorio delle parti, per cui l’omessa acquisizione del parere doveva essere immediatamente denunciata ed eccepita la relativa nullità.

L’averla eccepita con l’appello non vale ad eliminare la decadenza prevista dal citato art. 182, comma 3.

L’ordinanza impugnata deve in conseguenza essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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