Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-03-2011) 24-03-2011, n. 11764 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 29 aprile 2010, il Tribunale di Pistoia, in sede di riesame, confermava il decreto del GIP in sede con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di immobili e somme di danaro nei confronti di S.G. e W.J.Y.; in accoglimento dell’istanza di S.V. disponeva il dissequestro e la restituzione all’avente diritto del libretto postale e del conto deposito presso ING DIRECT. Il Tribunale, premesso che il sequestro era stato disposto sia ex art. 644 c.p., comma 6 sia in quanto finalizzato alla confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12-sexies e che S.G. non aveva mosso alcuna contestazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione ai delitti di usura a lui ascritti, quanto al periculum in mora rilevava che il vincolo era fondato per il primo profilo fino alla concorrenza della somma di Euro 364.184,00 pari agli importi degli interessi usurari contestati con l’imputazione sicchè legittimamente il sequestro aveva attinto immobili ubicati in (OMISSIS) ancorchè acquistati in epoca risalente, essendo irrilevante la loro provenienza. A nulla rilevava l’intestazione a W.J.Y. perchè la donazione in suo favore risultava simulata. Relativamente alla porzione della W. in relazione al capo M), il fumus era dimostrato dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione. Il sequestro ex art. 644 c.p., comma 6, valeva quindi fino alla concorrenza di Euro 5.200,00.

Per il residuo valeva il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies L. cit. stante la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito dichiarato ovvero alla propria attività economica e la mancanza di giustificazioni sulla lecita provenienza dei beni. La figlia S.V. era risultata estranea alle vicende dei genitori sicchè doveva esser disposto il dissequestro delle libretto postale e del conto bancario a lei intestati.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso W.J. Y., a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 111 Cost., art. 125 c.pp., comma 3 e art. 546 c.p.p. in riferimento alla dedotta questione di incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia, pretermessa dai giudici del riesame; – violazione di legge e difetto di motivazione nonchè motivazione apparente in ordine alla ritenuta simulazione dell’atto di donazione, posto che i beni immobili furono acquistati il 24 marzo 1989 da S.G. in regime di comunione legale dei beni. Con rogito dell’1.10.2007 i coniugi optavano per la separazione che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, comportava quota di spettanza di ciascuno, sicchè la donazione successiva poteva riguardar solo la metà dell’immobile. Peraltro anche l’assunto per il quale la donazione sarebbe effetto di simulazione è frutto di ragionamento apodittico, perchè manca la spiegazione delle ragioni della ritenuta intestazione fittizia quella fornita essendo meramente presuntiva; – violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sproporzione tra il valore delle somme sequestrate ed il reddito della ricorrente nonchè in riferimento alla mancanza di giustificazione della provenienza lecita delle somme sequestrate, posto che era stato spiegato che esse erano il ricavato delle vendite immobiliari effettuate nel 2003 e nel 2005 nonchè di 60.000,00 sterline inglesi ereditate dalla famiglia, spiegazione disattesa sulla base di ragionamento meramente congetturale.

Con note d’udienza si allegava provvedimento del Tribunale di Pistoia che aveva accolto l’eccezione di incompetenza territoriale e che aveva disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, che ha ad oggetto la questione di competenza per territorio, è infondata in quanto, come rilevato dal P.G., il sequestro preventivo è stato disposto anche in relazione ai capi d’imputazione diversi da quello di cui al capo M) per il quale è stata ritenuta la competenza del Tribunale di Palermo.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè, pur formalmente denunciando violazione di legge, in realtà propone argomenti attinenti ad eventuali incongruenze della motivazione, peraltro attraverso l’introduzioni di questioni di tipo fattuale, che come tali non possono essere oggetto di accertamento in questa sede, tanto più che l’art. 325 c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Ed invero la ricorrente afferma essere erroneo l’assunto del Tribunale secondo il quale l’immobile, oggetto della donazione ritenuta simulata, era di proprietà esclusiva di S.G.. Denuncia cioè travisamento della prova come tale riconducibile a vizio della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e, non a violazione di legge. Inoltre l’atto che si assume essere oggetto dell’erronea (travisata) percezione non era nella disponbilità del Tribunale, che infatti espressamente ha rilevato che della donazione erano citati solo gli estremi ma non era stato prodotto l’atto. La ricorrente si premura di allegarlo al ricorso. Ma la semplice allegazione non ne determina la legale esistenza in atti.

In questa sede di legittimità oggetto di verifica è il provvedimento del giudice di merito, la correttezza, sotto il profilo della conformità a legge, della sua pronuncia; non la condivisibilità della sua decisione. Si pretende, attraverso l’impropria allegazione, una pronuncia attinente al merito, come tale non consentita in questa sede.

Ancora inammissibile è l’ulteriore doglianza che critica l’ordinanza impugnata per la parte in cui ha giustificato il convincimento della simulazione della donazione, attraverso ipotesi di possibili (non indicate e quindi generiche) ragioni alternative di regolazione dei rapporti tra coniugi in sede di separazione personale.

Va confermato il canone ermeneutico secondo il quale "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass. Sez. 5, 13.10-11.11.2009 n. 43068; conf. Cass. SU n. 25932 del 2008).

3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine al terzo motivo di ricorso, in quanto a fronte delle non manifestamente illogiche (e comunque coerenti) motivazioni addotte per disattendere le giustificazioni difensive sulla lecita provenienza delle somme depositate, la critica attiene proprio alla congruità della motivazione.

4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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