Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-03-2011, n. 1744 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il tenente colonnello V.C. impugnava innanzi al TAR per la Liguria, con ricorso introduttivo prima e con successivi motivi aggiunti, gli atti relativi alla procedura di avanzamento al grado superiore per l’anno 2004, all’esito della quale, pur risultando idoneo, non si collocava in posizione utile all’iscrizione in quadro, essendo risultato 42° della graduatoria di merito.

Contestualmente l’interessato chiedeva accertarsi il proprio diritto all’utile collocazione in graduatoria, nonché al risarcimento del danno derivante dalla asserita illegittimità degli atti impugnati.

L’adito Tar con sentenza n. 572 del 2 aprile 2007 respingeva la duplice domanda di accertamento e accoglieva per il resto, per quanto di ragione, l’impugnativa proposta dal C. in riferimento alla valutazione effettuata in relazione alla posizione dei pari grado C.D., P.N., C.T., S.O. e V.C..

Il Ministero della Difesa ha impugnato tale decisum, ritenendolo erroneo, con richiesta di annullamento delle statuizioni assunte dal giudice di primo grado.

A sostegno dell’appello l’Amministrazione della Difesa, con un unico, articolato motivo ha dedotto che la sentenza impugnata ha discutibilmente affermato la sussistenza di un indebito scavalcamento subito dal C. ad opera di altri quattro pari grado (iscritti in quadro di avanzamento e promossi) ed inoltre, nel giudizio dualisticooppositivo con gli altri pari grado scrutinati, ha estrapolato dal profilo professionale soltanto alcuni aspetti ritenuti favorevoli all’allora ricorrente ed altri sfavorevoli agli altri controinteressati, omettendo la necessaria considerazione globale dei curricula dei quattro ufficiali parametro, dai quali emergerebbe la legittimità e la ragionevolezza delle determinazioni assunte all’esito della procedura di avanzamento per cui è causa.

Si è costituito, per resistere all’appello, il col. C., che ha contestato la fondatezza del proposto gravame, di cui ha chiesto la reiezione.

All’udienza del 25 gennaio 2011 la causa è stata introitata in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è fondato e merita accoglimento.

Appare opportuno, prima di entrare nel dettaglio delle censure, richiamare alcuni principi consolidati della giurisprudenza in materia di giudizi di avanzamento dei militari e di limiti al relativo sindacato giurisdizionale.

Al riguardo questa Sezione si è ormai da tempo orientata nel senso che i giudizi di avanzamento a scelta dei militari sono connotati da un alto tasso di discrezionalità tecnica, implicando un apprezzamento della carriera e della professionalità di soggetti di solito tutti dotati di elevato profilo, fra i quali le differenze di valutazione finiscono sovente per essere affidate a elementi estremamente specifici o sfumati; ne discende che le predette valutazioni sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto nei casi di manifesta e macroscopica illogicità nell’attribuzione dei giudizi rispetto alle risultanze della documentazione caratteristica (eccesso di potere in senso assoluto) ovvero di palese incongruenza e disparità nell’applicazione dei parametri valutativi (eccesso di potere in senso relativo) tali da denunciarne in maniera chiara lo sviamento rispetto alla finalità istituzionale di individuazione degli ufficiali dotati di profilo professionale migliore (cfr Cons Stato Sez. IV 24 dicembre 2009 n.8758: idem 10 maggio 2007 n.2250; idem, ancora, 22 novembre 2006 n.68 47).

Parimenti è pacifico il principio per cui, nelle procedure in parola, il giudizio operato dalla Commissione superiore è la risultanza di una valutazione complessiva nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, cosicchè non è possibile scindere i singoli elementi e considerarli in modo separato e atomistico (cfr Cons Stato Sez. IV 10 dicembre 2009 n.7736; idem 20 luglio 2008 n.3767; id. 7 luglio 2008 n.3378; id. 6 maggio 2008 n. 2051; id. 14 maggio 2007 n. 2372).

Ne consegue che nell’ambito del richiamato giudizio globale ed indivisibile, i titoli vantati dagli ufficiali valutati ed evincibili dalla documentazione caratteristica possono essere bilanciati tra di loro, di guisa che il minor possesso di uno ben può essere compensato da altri ai fini dell’espressione di un giudizio la cui congruità e ragionevolezza va verificata in termini unitari e complessivi (cfr Cons Stato Sez. IV 21 agosto 20089 n.4997; id. 18 gennaio 2002 n.5688; id., ancora, di recente, 16 marzo 2010 n.1533).

Tanto utilmente precisato e passando alla disamina in concreto della controversia, il Tar ha ritenuto di accogliere l’impugnativa di prime cure sulla base di considerazioni così formulate:

a) "in tutti gli stadi progressivi di avanzamento (anno 1994) della carriera il ricorrente si è sempre collocato nella graduatoria di merito (17° posto) in posizione superiore a ben quattro degli ufficiali ora promossi e il relativo scavalcamento non risulta giustificato";

b) nel giudizio comparativo "le valutazioni effettuate si appalesano di assoluta incoerenza"..

Ebbene, le osservazioni espresse dal primo giudice a sostegno della sentenza non appaiono congrue alla luce dei principi giurisprudenziali sopra illustrati, pienamente applicabili ai fatti che hanno contrassegnato la vicenda e alle risultanze documentali evincibili in causa, così come fondatamente fatto rilevare col proposto gravame.

Quanto al punto sub a), il C. ha lamentato uno scavalcamento da parte di quattro pari grado rispetto ai quali in precedenza il medesimo, a partire dal 1994, si sarebbe sempre classificato in posizione migliore; ma la tesi prospettata (erroneamente ritenuta fondata dal primo giudice) è inaccoglibile e non vale, in particolare, ad inficiare le determinazioni assunte dalla Commissione di avanzamento per le ragioni che si va ad illustrare.

Costituisce ormai jus receptum il principio dell’autonomia degli scrutini, per cui giudizi espressi da Commissioni diverse, in epoche diverse e relativi ad anni diversi non possono avere alcuna incidenza sugli scrutini degli anni successivi, pur in assenza dei elementi nuovi intervenuti nell’intervallo (in tal senso, la fondamentale decisione dell’Adunanza Plenaria n.5 del 1998; id. Sez. IV 25 maggio 2010 n.3709; id. 2 febbraio 2010 n.1533).

La ratio di tale principio va ravvisata nell’esigenza di evitare cristallizzazioni di situazioni di carriera attraverso il trascinamento all’infinito degli esiti di un singolo giudizio, mentre va dato risalto alla valutazione per così dire dinamica dell’ufficiale, senza che ci siano rendite di posizione.

In altri termini, la diversità degli esiti del giudizio della Commissione è un fatto ontologico e non patologico ex se, cosiccché l’esistenza di uno scavalcamento può essere indice di erroneità di valutazione solo se supportato da altri erronei elementi di giudizio (cfr Cons Stato Sez. IV 15/5/2009 n.3014), che nella specie non sono rinvenibili.

In concreto, poi, il preteso scavalcamento è rapportato all’esame comparativo delle posizioni degli ufficiali valutati in sede di scrutinio, ma il giudizio reso dalla Commissione è tale da non essere censurabile sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo.

Invero, non pare che il Tar abbia fatto buon uso dei principi giurisprudenziali sopra ricordati, in particolare della regola per cui il dedotto vizio di eccesso di potere non è configurabile allorquando, come nella specie, i titoli vantati da ciascun candidato sono bilanciabili fra loro e collocati nell’ambito di una visione globale di ogni posizione (cfr Cons Stato Sez. IV 13 gennaio 2010 n.81), senza che la valutazione di merito operata dalla Commissione denoti abnormità o irrazionalità tali da trasmodare in una sorta di sviamento (cfr Cons Stato Sez. IV 18/12/2006 n.7610; id. 7/122/2004 n.8207).

E’ accaduto, allora, nella specie che il Tar si messo sulla scia della tesi prospettata dal ricorrente C., incentrata sulla estrapolazione di alcuni aspetti dei profili professionali dello stesso ricorrente e degli altri controinteressati, ai quali è stata attribuita valenza prevalente, ma obliterando del tutto l’esame complessivo della carriera degli ufficiali in questione alla stregua del quale emerge con immediatezza ed evidenza una posizione migliore o non inferiore a quella vantata dal C.; e comunque non è desumibile dalle operazioni di giudizio poste in essere dall’Organo ivi preposto un cattivo esercizio del potere amministrativo tale da far presumere una valutazione ingiustificatamente più favorevole per i pari grado.

Proprio in riferimento ai parametri in cui si articola la valutazione (qualità fisiche, morali e di carattere, qualità professionali, doti di cultura e attitudini a svolgere incarichi superiori), i giudizi analitici contenuti nelle schede di valutazione appaiono congrui, ragionevoli e soprattutto coerenti con i titoli evincibili dalla documentazione caratteristica degli ufficiali superiori in scrutinio, ben potendosi rilevare, in complesso, come i titoli in possesso dei pari grado sono quantomeno equivalenti a quelli vantati dall’appellato; e tale circostanza di per sé, giusta consolidata giurisprudenza, preclude, in assenza di macroscopiche difformità (nella specie non rilevabili), ogni ulteriore indagine di legittimità sullo specifico punto di valutazione (cfr Cons Stato Sez. IV decisioni nn5312/06, 280/2005,3930/2000, 5466/2001).

In particolare, poi, sia in primo grado che in appello il C., nell’ambito del giudizio dualisticooppostivo, insiste, quanto al parametro delle qualità professionali, nella tesi della primazia dell’incarico di comando protrattosi per oltre 14 anni di cui otto effettuati in area sensibile, lì dove siffatta professionalità non sarebbe presente nei controintererssati.

Osserva al riguardo il Collegio che al di là del fatto che per i pari grado vi è stata una diversificazione funzionale e geografica dei vari periodi di comando, è precluso al giudice amministrativo quantificare l’importanza degli incarichi svolti dagli scrutinati o formulare giudizi di valore sul carattere o la natura dei medesimi, attività che l’ordinamento riserva all’esclusiva competenza dell’Amministrazione (cfr Cons Stato Sez. IV 1 dicembre 2004 n.7841, id. 16/3/2010 n.1533); e da tanto discende che il giudice di primo grado non avrebbe potuto dare rilevanza decisiva, come pure avvenuto, alla voce relativa agli incarichi di comando svolti dall’allora ricorrente, soprattutto sotto il profilo quantitativo.

Senza indulgere in un’analitica indagine di valutazione comparativa, vale, poi, osservare, quanto al parametro delle doti intellettuali e di cultura, che a fronte della laurea in lettere e al conseguimento del dottorato di ricerca in storia d’Europa in possesso del C., gli altri pari grado e precisamente N., D., T. e O. hanno conseguito tutti due lauree (il primo in scienze politiche e scienza della sicurezza interna ed esterna; gli altri, oltre che ancora in scienza della sicurezza, in giurisprudenza).

Ora, pur rivestendo, nel complessivo giudizio, la valutazione dei titoli accademici un ruolo recessivo rispetto all’esercizio concreto delle attività di istituto, non si può non osservare come i titoli di studio vantati dai pari grado qui controinteressati siano più corrispondenti alle funzioni di istituto degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, con riferimento ai compiti, anche in ragione dell’elevato grado, sia di ufficiali di polizia giudiziaria che di funzionari preposti all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Ne deriva, anche qui, che non appare allora giustificato il rilievo espresso sul punto dal Tar in senso favorevole al C..

Con riferimento inoltre al parametro relativo alle attitudini al comando, trattasi di una valutazione di tipo prognostico altamente discrezionale, formulata in tutta autonomia dalla Commissione sulla scorta di un giudizio complessivo di merito, come tale non sindacabile dal giudice amministrativo (cfr Cons Stato Sez. IV 3 maggio 2005 n.2120; idem 10 giugno 2010 n.3709 già citata).

In definitiva, con riferimento a tutti gli elementi di valutazione previsti dalla legge ai fini dell’avanzamento al grado superiore, i giudizi (e i relativi punteggi) resi dai componenti della Commissione d’avanzamento non appaiono illogici; e soprattutto dagli stessi non si evince l’utilizzo di un metro di valutazione restrittivo per il C. e ingiustificatamente favorevole per i pari grado.

Alla luce dei rilievi che precedono, si impone una pronuncia di accoglimento dell’appello, con la conseguente riforma dell’impugnata sentenza.

Tenuto conto della peculiarità della vicenda esaminata, relativa ad ufficiali all’evidenza connotati tutti da elevato profilo professionale, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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