Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-03-2011) 24-03-2011, n. 11737 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ocuratore Generale.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione G.G., per mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 6.7.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 4.11.2009, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di rapina in concorso.

Con il primo motivo, la difesa deduce il vizio di violazione dell’art. 127 c.p.., e la nullità del giudizio di appello per la mancata traduzione dell’imputato, all’epoca detenuto agli arresti domiciliari per lo stesso reato, all’udienza camerale del 4.11.2009.

Con il secondo motivo, l’erronea applicazione dell’art. 591 c.p.p., in relazione alla ritenuta inammissibilità del motivo di appello concernente la qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, è sufficiente richiamare il disposto dell’art. 127 c.p.p., comma 4, a norma del quale nel giudizio camerale l’imputato detenuto deve essere messo in grado di comparire soltanto se ne abbia fatto richiesta; come riconosce lo stesso ricorrente, Cass sez. un 26.9.2006, si riferisce invece al giudizio dibattimentale, non essendo condivisibile l’avviso che essa abbia inteso innovare rispetto alla valutazione della coerenza delle specifiche regole del procedimento camerale con il sistema delle garanzie difensive. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale, a dispetto della rilevata inammissibilità del motivo sulla qualificazione giuridica del fatto, entra comunque ugualmente nel merito della questione, rilevando, con apprezzamento esente da vizi logico-giuridici, che l’imputato aveva assicurato all’azione criminosa del complice un supporto logistico preventivo, implicante non un favoreggiamento post factum, ma un previo concerto criminale.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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